Cons. Stato Sez. IV, Sent., 14-04-2011, n. 2328 Avvocato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorso in appello di cui all’epigrafe va accolto, stante il consolidato indirizzo giurisprudenziale della Sezione secondo il quale nelle procedure per l’accertamento dell’idoneità all’esercizio della professione forense l’espressione numerica, in assenza di chiari ed univoci elementi di segno contrario, è normalmente sufficiente a rappresentare, in via seppur sintetica, la motivazione dell’attività esaminatrice compiuta (cfr., sul punto, ex plurimis, la decisione n. 2088 dd. 14 aprile 2010 resa da questa stessa Sezione); né va sottaciuto che la stessa espressione in forma numerica del giudizio risponde normalmente ad esigenze di celerità ed economicità del procedimento di valutazione che, nella fattispecie, debbono pertanto ritenersi soddisfatte senza pregiudizio sostanziale della corretta valutazione degli elaborati scritti (cfr. ibidem).

Non può – da ultimo, e a differenza di quanto affermato nella sentenza impugnata – reputarsi applicabile in favore del Della Rocca la disciplina contenuta nell’art. 4, comma 2bis, del D.L. 30 giugno 2005 n. 115 convertito con modificazioni in L. 17 marzo 2005 n. 168, in forza della quale "conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela": il D. R., infatti, nella specie era stato direttamente ammesso a sostenere le prove orali dell’esame per effetto dell’ordinanza cautelare n. 746 dd. 23 settembre 2009 resa sempre dalla Sezione I di Lecce del T.A.R. per la Puglia e, conseguentemente, non può beneficiare della disciplina medesima proprio in quanto difetta dell’indispensabile requisito del superamento della prova scritta, ivi – per l’appunto – stabilito; né l’inderogabilità del requisito stesso può venir meno a seguito della pronuncia cautelare del giudice di primo grado, posto che -come rettamente evidenziato dal Ministero appellante – l’ordinanza cautelare predetta è anomala ed esorbitante dalla sfera dei poteri rimessi dalla legge al giudice della cautela in quanto essa sottende, in via del tutto erronea, la possibilità per il giudice amministrativo di sostituirsi nella valutazione degli elaborati scritti alla discrezionalità tecnica della Commissione esaminatrice (cfr. al riguardo le ordinanze nn. 5621 e 5622 dd. 11 novembre 2009 rese da questa stessa Sezione).

In dipendenza dell’accoglimento dell’appello, la sentenza resa oggetto di impugnazione va dunque riformata e il ricorso di primo grado deve essere respinto, con ogni conseguenza in ordine alla necessità per l’Amministrazione appellante di rimuovere, in esecuzione della presente statuizione, tutti gli effetti discendenti dalla medio tempore avvenuta ammissione del D. R. all’esame orale e al parimenti medio tempore avvenuto superamento della prova orale da parte dell’interessato pur in difetto del previo superamento della prova scritta dell’esame di cui trattasi: ivi dunque compresa la rimozione del conseguimento da parte dell’interessato medesimo del titolo di Avvocato e della conseguente sua iscrizione al relativo Albo professionale.

Le spese e gli onorari del giudizio possono essere, tuttavia, integralmente compensati tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.

Va – altresì – dichiarata l’irripetibilità del contributo unificato di cui all’art. 9 e ss. del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modifiche.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari di causa per entrambi i gradi del giudizio.

Dichiara irripetibile il contributo unificato di cui all’art. 9 e ss. del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modifiche.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *