Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 25-03-2011) 18-04-2011, n. 15574

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

o.
Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata, La Corte di Appello di Firenze, in riforma di quella emessa dal Tribunale di Pistoia in data 12 ottobre 2007, appellata dal PM e dalla parte civile, dichiarava Z. L. colpevole del delitto di cui all’art. 393 c.p., commi 1 e 3 e lo condannava alla pena – condonata – di giorni 15 di reclusione ed ai risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile C.A..

Osservava in motivazione che la parte civile era stata sorpresa mentre si impossessava di uno sciame di api di proprietà dell’imputato; e che questi, per ottenere la soddisfazione del suo asserto diritto di credito anche in relazione a precedenti furti di api, attribuiti al C., aveva trattenuto le chiavi dell’automobile di costui, rifiutando di consegnarle se egli non avesse pagato e minacciandolo con un’ascia. Il C. aveva tempestivamente proposto querela, per un mero disguido, non allegata al fascicolo di primo grado e successivamente allegata all’atto di appello. Pertanto, era erronea la pronuncia di improcedibilità emessa dal primo giudice e sicura la responsabilità dello Z. per il detto delitto e non per quello originariamente contestato di estorsione.

2. Ricorre lo Z. e denuncia violazione di legge, in quanto la querela della parte civile non era in atti in primo grado e sarebbe stata acquisita in seconde cure, senza interpellare le parti e senza disporre la rinnovazione della istruttoria dibattimentale. Con un secondo motivo, rileva che il gravame del PM era inammissibile per genericità, e con il terzo di duole della mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, per il difetto di prova in ordine all’esistenza di un comportamento integrante il delitto de quo.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. E’ pacifico che la querela è stata ritualmente presentata dal C., anche se non allegata al fascicolo di primo grado, ma all’atto di appello con cui il PM si lamentava della erroneità della prima decisione di merito.

3. Tanto premesso in punto di fatto, è altrettanto pacifico in punto di diritto che detto atto propulsivo del procedimento deve essere inserito nel fascicolo del dibattimento, ex art. 431 c.p.p., anche d’ufficio ed in qualsiasi momento, sicchè nessuna disponibilità al riguardo può essere riconosciuta alle parti; ne discende che l’acquisizione della querela, ai fini della verifica sulla procedibilità dell’azione penale, può essere effettuata senza la violazione del contraddittorio anche dopo la chiusura del dibattimento, in quanto l’art. 491 c.p.p., comma 2 non determina alcun effetto preclusivo riguardo agli atti, quali quelli relativi alle condizioni di procedibilità, che dovrebbero far parte del fascicolo per il dibattimento a norma dell’art. 431 c.p.p. (cfr.

Corte Cost. 3.7.1998 n. 248).

4. Non ha dunque alcun fondamento il motivo relativo alla mancanza di una ordinanza di riapertura della istruzione per la acquisizione dell’atto querelatorio, (così in termini p. Sez. 5, Sentenza n. 13595 del 12/03/2010), così come il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia la genericità dell’appello proposto dal PM, apoditticamente affermata, senza tener conto della ragionata critica ivi mossa alla decisione processuale assunta dal tribunale; in realtà, lo Z. con il detto motivo reitera la censura in ordine alla tardiva acquisizione della querela, che come già detto è del tutto erronea.

5 E’ inammissibile il terzo motivo di gravame, in ordine alla responsabilità per il ritenuto delitto ex art. 393 c.p., che la Corte distrettuale ha, con iter argomentativo esaustivo, adeguato alle risultanze probatorie e valutato senza manifeste illogicità, individuato nella minaccia con l’ascia rivolta alla parte offesa per ottenere la restituzione del mal tolto e nella indebita ritenzione delle chiavi della autovettura del C., imponendogli così una sorta di atipica soluti retentio.

6. Lo Z., in questa sede, propone una rilettura degli atti ed una rivisitazione della vicenda, contraria alla ricostruzione operata dalla pronunzia dei giudici distrettuali ed a sè favorevole, che esula dal perimetro del sindacato demandato a questa corte, limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sè e per sè considerata.

7. In conclusione, è da pronunciare la inammissibilità del ricorso;

ed in conseguenza il ricorrente è da condannare al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille a favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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