Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-03-2011) 18-04-2011, n. 15504 Determinazione

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Svolgimento del processo

Il Gip presso il Tribunale di Udine, con sentenza del 28/9/09, resa a seguito di rito abbreviato, ha dichiarato C.R.C. A. colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, con recidiva reiterata infraquinquennale e lo ha condannato alla pena di anni 5 di reclusione ed Euro 30.000.00 di multa (p.b. anni 7 di reclusione ed Euro 40.000.00 di multa, aumentata per la contestata recidiva ad anni 7 e mesi 6 di reclusione e diminuita per il rito ad anni 5 di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa).

Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trieste, con il seguente motivo:

– con la sentenza impugnata è stata infima all’imputato una pena illegale, in quanto l’aumento per la recidiva è stato applicato in minus rispetto al disposto di cui all’art. 99 c.p., comma 4.

Il Procuratore Generale presso questa Corte ha inoltrato in atti requisitoria scritta nella quale conclude per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione della pena.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Dal vaglio di legittimità a cui è stata sottoposta la impugnata sentenza si rileva che è stata contestata all’imputato la recidiva ex art. 99 c.p., comma 4 che il giudice di merito ha ritenuto di riconoscere. Sennonchè l’aumento di pena a tale titolo applicato dal gup risulta inferiore al limite di legge, con la conseguenza che il trattamento sanzionatorio inflitto è. dunque, illegale: infatti l’indicato comma 4 indica un aumento o della metà o dei due terzi.

La pronuncia de qua va, pertanto, annullata, con trasmissione degli atti al giudice ad quem affinchè proceda in dipendenza di quanto osservato.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Udine.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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