Cass. civ. Sez. I, Sent., 12-07-2011, n. 15258 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con decreto del 9 aprile 2008, la Corte di Appello di Roma ha accolto la domanda di equa riparazione proposta da A.G., nella qualità di erede di O.G., nei confronti del Ministero della Giustizia per la violazione del termine di ragionevole durata del processo, verificatasi in un giudizio dinanzi al Tribunale di Benevento, promosso dalla dante causa dell’istante nei confronti del Consorzio di Bonifica della Valle Telesina per il risarcimento dei danni derivanti dal ripristino di una parete franata su un fondo di proprietà della O. sito in (OMISSIS)).

Premesso che il giudizio presupposto, iniziato nell’anno 1985, si era concluso con sentenza del 10 gennaio 2006, la Corte ne ha determinato la ragionevole durata in quattro anni, avuto riguardo alla complessità della controversia ed al progressivo aumento del numero delle parti in causa; dal residuo ha poi detratto il tempo di due anni e tre mesi, corrispondente a rinvii disposti ad istanza di parte, e, considerato che la O. era deceduta l’8 novembre 1998. ha quantificato il ritardo in circa sei anni. Rilevato inoltre che non era stata fornita la prova del danno patrimoniale, mentre il pregiudizio di ordine psicologico poteva essere desunto dall’entità del ritardo, in base all’id quoti plerumque accidit, ha liquidato il danno non patrimoniale in Euro 9.000,00. Considerato infine che la A. era succeduta alla O. soltanto per la quota di legittima, pari a due terzi dell’asse ereditario, da dividere con altri cinque fratelli, ha condannato il Ministero al pagamento della somma di Euro 1.000.00, oltre interessi legali.

La Corte territoriale ha invece rigettato la domanda di equa riparazione proposta dalla ricorrente in proprio, rilevando che la A. aveva spiegato intervento nel giudizio presupposto pochi mesi prima della sua conclusione, onde nessun ritardo aveva dovuto personalmente sopportare.

2. – Avverso il predetto decreto la A. propone ricorso per cassazione, per un unico, articolato motivo. Il Ministero non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

1. – Con l’unico motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia l’omissione, l’illogicità, l’erroneità e la contraddittorictà della motivazione, in relazione all’art. 6, par. 1, deila Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, ratificata con L. 4 agosto 1955, n. 848.

Sostiene infatti che, nella determinazione della ragionevole durata del giudizio presupposto, la Corte d’Appello si è discostata dai parametri enunciati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, senza tener conto della natura della causa, che non presentava alcuna difficoltà. Essa ha inoltre detratto dal ritardo il tempo corrispondente ai rinvii richiesti dalle parti, senza considerare che la valutazione dell’opportunità degli stessi era rimessa al giudice istruttore, a quale spettava anche la determinazione della durata del rinvio. La Corte ha infine liquidato il danno in misura irragionevolmente inferiore a quella riconosciuta, per il medesimo giudizio, al fratello della ricorrente, anch’egli crede di G. O..

1.1. – Le censure sono in parte infondate, in parte inammissibili.

Nell’accertamento della violazione del termine di ragionevole durata del processo, la Corte d’Appello non ha affatto disatteso i criteri di valutazione elaborati dalla Corte EDU, nella parte in cui, con riferimento a controversie non particolarmente complesse, fissano in tre anni la durata ragionevole del giudizio di primo grado. Essa, anzi, li ha espressamente richiamati, apportandovi tuttavia dei correttivi alla luce delle articolate vicende del giudizio presupposto, caratterizzato da modificazioni soggettive (chiamata in causa di terzi, interruzione e successiva riassunzione per soppressione dell’ente convenuto, decesso dell’attrice e costituzione dei suoi eredi) e da una pluralità di adempimenti istruttori (assunzione di prova testimoniale, espletamento di c.t.u.) che ne hanno accresciuto la complessità, nonchè da ripetuti rinvii non imputabili all’ufficio, ma disposti ad istanza di parte.

Tale iter argomentativo appare in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, secondo cui nell’accertamento della lesione del diritto alla ragionevole durata del processo occorre tener conto dei criteri cronologici elaborati dalla Corte EDU. alle cui sentenze, riguardanti l’interpretazione dell’art. 6, par. 1, della CEDU, può tuttavia riconoscersi soltanto valore di precedente, non rinvenendosi nel quadro delle fonti meccanismi normativi che attribuiscano alle stesse un’efficacia direttamente vincolante nei confronti del giudice italiano. In tale prospettiva, la valutazione dei presupposti della domanda (ovverosia la complessità del caso, il comportamento delle parti e la condotta dell’autorità), così come della misura, all’interno del complessivo arco temporale del processo, del segmento riferibile all’apparato giudiziario, in relazione al quale deve essere emesso il giudizio di ragionevolezza della relativa durata, si risolve in un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito, che può essere sindacato in sede di legittimità solo per i profili attinenti alla motivazione, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (cfr. Cass. Sez. 1^ 19 novembre 2009. n. 24399; 11 luglio 2006, n. 15750).

Tale valutazione nella specie viene contestata sulla base di elementi già presi in considerazione dalla Corte d’Appello, la quale, con motivazione immune da vizi logico-giuridici, ha desunto dagli stessi una complessità della controversia ed un comportamento delle partitati da far apparire giustificata la dilatazione dei tempi del processo, rispetto ai parametri astrattamente fissati dalla Corte HDU, ed immeritevole di censura il decreto impugnato.

1.2. – E’ pur vero che. con riferimento ai rinvii delle udienze, questa Corte ha affermato che il ritardo dovuto agli stessi può assumere rilievo, ai fini del superamento del termine di ragionevole durata del processo, non solo nel caso in cui sia stato cagionato da situazioni oggettive inerenti a disfunzioni del sistema giudiziario, ma anche nel caso in cui sia stato determinato da richieste delle parti non funzionali al contraddittorio ed al corretto svolgimento del processo, nella misura in cui l’accoglimento di tali richieste costituisca espressione di inerzia o acquiescenza da parte del giudice istruttore, al quale competono tutti i poteri intesi ad un più sollecito e leale svolgimento del procedimento (ctr. Cass. Sez. 1^, 28 settembre 2005, n. 18924).

Tale principio non può tuttavia ritenersi disatteso dalla Corte d’Appello, la quale ha opportunamente detratto dal ritardo irragionevole i soli rinvii da essa ritenuti non imputabili all’ufficio, che ha specificamente enumerato in motivazione, in tal modo esprimendo una valutazione in ordine all’addebitabilità degli stessi, che la ricorrente ha contestato, senza però indicare gli elementi, non presi in considerazione nel decreto impugnato, dai quali avrebbe dovuto desumersi l’ascrivibilità del ritardo all’omesso esercizio dei poteri direttivi del giudice istruttore.

Quanto poi all’inosservanza, nella fissazione delle udienze di rinvio, del termine ordinatorio previsto dall’art. 81 disp. att. cod. proc. civ., è appena il caso di richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo non discende, come conseguenza automatica, dall’essere stati disposti rinvii della causa di durata eccedente i quindici giorni, ma dal superamento della durata processuale ragionevole in termini complessivi, in rapporto ai parametri di ordine generale fissati dalla legge n. 89 del 2001 (cfr.

Cass.. Sez. 1, 15 novembre 2006, n. 24356; 1 marzo 2005, n. 4298; 5 marzo 2004. n. 4512).

1.3. – Inammissibile, infine, in quanto attinente alla valutazione del danno non patrimoniale, che costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, è la doglianza riflettente la disparità di trattamento conseguente alla diversa misura dell’indennizzo liquidato dalla Corte d’Appello nel procedimento promosso da un altro soggetto in riferimento alla medesima situazione di fatto.

2. – Il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra procedere alla liquidazione delle spese processuali, avuto riguardo al mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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