Cons. Stato Sez. IV, Sent., 14-04-2011, n. 2325 Avvocato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorso in appello di cui all’epigrafe va accolto, stante il consolidato indirizzo giurisprudenziale della Sezione secondo il quale nelle procedure di accertamento dell’idoneità all’esercizio della professione forense l’espressione numerica, in assenza di chiari ed univoci elementi di segno contrario, è normalmente sufficiente a rappresentare, in via seppur sintetica, la motivazione dell’attività esaminatrice compiuta (cfr., sul punto, ex plurimis, la decisione n. 2088 dd. 14 aprile 2010 resa da questa stessa Sezione); né va sottaciuto che la stessa espressione in forma numerica del giudizio risponde normalmente ad esigenze di celerità ed economicità del procedimento di valutazione che, nella fattispecie, debbono pertanto ritenersi soddisfatte senza pregiudizio sostanziale della corretta valutazione degli elaborati scritti (cfr. ibidem).

In dipendenza dell’accoglimento dell’appello, la sentenza resa oggetto di impugnazione va dunque riformata e il ricorso di primo grado deve essere respinto.

Le spese e gli onorari del giudizio possono essere integralmente compensati tra le parti, anche in relazione al comportamento remissivo della parte appellata.

Le spese del giudizio di primo grado restano regolate come dalla sentenza impugnata, salva restando l’irripetibilità del contributo unificato di cui all’art. 9 e ss. del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modifiche.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado..

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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