Cass. civ. Sez. I, Sent., 12-07-2011, n. 15257

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente depositato, S.A., impugnava nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il decreto della Corte d’Appello di Bari del 10-03-2008, che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso, volto al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento.

Resiste con controricorso il Ministero.
Motivi della decisione

Il ricorso va rigettato.

Per giurisprudenza consolidata ( per tutte Cass. N. 8035 del 2006; n. 5275 del 2007) la disciplina dell’equa riparazione per irragionevole durata di procedimento non è applicabile ai giudizi in materia tributaria aventi ad oggetto provvedimenti impositivi del tutto estranei alle controversie in materia civile, per la loro palese connotazione pubblicistica. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 900,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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