Cass. civ. Sez. I, Sent., 12-07-2011, n. 15256 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente depositato, C.M.G., impugnava il decreto della Corte d’Appello di Bari del 15-10-2007, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento e determinazione del quantum. Resiste con controricorso il Ministero.

La ricorrente ha depositato memoria per l’udienza.
Motivi della decisione

Il Giudice a quo ha correttamente considerato il periodo di ragionevole durata del procedimento, quello eccedente, e ha determinato il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 12.000,00; procedimento presupposto fallimentare: dicembre 1989 – maggio 2007; durata ragionevole: 5 anni, tenendo conto dei numerosi adempimenti da parte della curatela, diretti alla formazione dello stato passivo e successivamente alla liquidazione dell’attivo, nel quale era compreso pure un compendio immobiliare.

Va pertanto rigettato il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 900,00 per onorari oltre le spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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