Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-03-2011) 18-04-2011, n. 15558

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione M.E. avverso la sentenza della Corte di appello dell’Aquila in data 5 marzo 2009 con la quale è stata confermata quella di primo grado, affermativa della sua responsabilità in ordine al reato di furto tentato in luogo di privata dimora, ex art. 624 bis c.p..

Deduce il vizio di motivazione con riferimento al motivo di appello con il quale era stata dedotta la insussistenza della speciale ipotesi ex art. 624 bis, non essendo avvenuta l’introduzione dell’appellante in edificio destinato privata dimora.

Il ricorso è infondato deve essere respinto.

Come osservato più volte dalla giurisprudenza di questa Corte la nozione di "privata dimora" presente nella fattispecie di furto in abitazione ex art. 624 bis c.p. è più ampia di quella di "abitazione" in sè, in quanto va riferita al luogo nel quale la persona compia, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata (RV. 247765).

Nel caso di specie si legge nella sentenza impugnata che il M. intendeva verosimilmente introdursi in una pescheria.

Con riferimento a tale luogo di esercizio di una attività commerciale, ma ancora prima, di svolgimento di attività organizzativa del lavoro, ad opera dell’esercente, ci si richiama a quanto già osservato dalla giurisprudenza citata.

Le decisioni di questa Corte hanno, invero, avuto modo di sottolineare da tempi risalenti che il concetto di "privata dimora" è più ampio di quello di abitazione e rientra in esso qualsiasi luogo, esclusa la casa di abitazione, dove ci si soffermi ad esercitare, anche transitoriamente, manifestazioni della attività individuale per motivi leciti i più diversi: studio, cultura, lavoro, svago, commercio: pertanto è stato ritenuto luogo di privata dimora, ad esempio, lo stabilimento industriale o il partito politico (Rv 134378). Con la ulteriore conseguenza che anche un pubblico esercizio, nelle ore di chiusura, nelle quali, interrotto ogni rapporto con l’esterno, viene dal proprietario utilizzato per lo svolgimento di un’attività lavorativa, sia pure inerente alla gestione del locale stesso, costituisce un luogo di privata dimora, (rv 149312). Pertanto, un esercizio commerciale è un luogo nel quale i soggetti, che ivi si intrattengono anche solo per svolgere attività lavorativa, pongono in essere atti anche relativi alla propria sfera privata.

In giurisprudenza tale conclusione risulta già condivisa da Rv 244432, Rv. 239980, Rv. 238493, Rv. 226415.

La doglianza del ricorrente, che evidentemente riecheggia approdi afferenti alla precedente formulazione della norma in esame, è pertanto infondata.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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