Cons. Stato Sez. IV, Sent., 14-04-2011, n. 2323 Trasferimenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

rumetto (Avv.St.);
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La sentenza indicata in epigrafe della Sezione terza del T.A.R. Lecce ha accolto il ricorso di primo grado proposto dall’attuale appellato, in possesso del grado di Appuntato, con il quale veniva richiesto l’annullamento della determinazione n.195433 del 6 giugno 2003 del Comando generale della Guardia di Finanza, contenente rigetto della domanda in data 14 maggio 2002, presentata ai sensi del comma 5° dell’art.33 della legge 5 febbraio 1992 n.104, intesa ad ottenere, quindi, il trasferimento a titolo definitivo o in subordine la proroga del trasferimento a titolo temporaneo in atto presso il Comando Regionale Puglia della G.di F..

Per effetto di tale diniego e contestualmente, veniva inoltre disposta la riassegnazione al Comando Regionale Campania del suddetto istante.

Il ricorrente aveva argomentato la sua istanza con il fatto che il padre, oggi ormai deceduto, era residente a S. Vito dei Normanni (Br) ed era stato colpito da sclerosi multipla a placche in via d’aggravamento, con susseguente amputazione degli arti inferiori.

Il motivo del diniego opposto dall’Amministrazione appellante ha riguardato l’assenza della condizione dell’esclusività dell’assistenza richiesta dall’art. 33,comma 5° della citata legge n.104, affinché il dipendente possa ottenere, nel concorso con altre condizioni, il beneficio di una sede di servizio vicina alla residenza del genitore handicappato.

In particolare, ha inciso in modo determinante sul contestato esito del giudizio di primo grado la circostanza che presso la residenza del genitore handicappato fosse residente anche la sig.ra M. U., sorella del ricorrente.

Quest’ultima tuttavia in data 10 giugno 2003 ha reso dichiarazione di trasferimento di residenza presso il Comune di Camaiore (Lu).

Tale ultima circostanza ha fatto ritenere al primo giudice che il diniego impugnato fosse illegittimo, " dal momento………………… che avrebbe dovuto iniziare a produrre effetti, da individuarsi nel 16 giugno 2003, data indicata nell’atto……, o meglio, trattandosi di determinazione recettizia, nel 26 giugno 2003, giorno di notifica all’interessato".

Cosicché secondo il primo giudice "…….. il presupposto di fatto su cui era fondato il rigetto della domanda del ricorrente costituito dalla presenza della sorella presso il padre e dunque dalla mancanza del requisito dell’esclusività in capo all’interessato nell’assistere il proprio genitore era insussistente", avuto riguardo al trasferimento della residenza di quest’ultima nell’antecedente data del 10 giugno 2003.

Ne discenderebbe, quindi, l’illegittimità del sopramenzionato atto di diniego dell’Amministrazione, per aver determinato la cessazione degli effetti del trasferimento temporaneo in atto, pur in presenza delle condizioni previste, quanto meno, per la sua proroga.

L’Amministrazione ha chiesto che la sentenza venga riformata, ritenendola errata in fatto ed in diritto.

Si è costituita per resistere la parte appellata.

Nella camera di consiglio del 14 luglio 2006 è stata respinta l’istanza di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata, con la condanna dell’Amministrazione istante alle spese del giudizio cautelare.

All’udienza del 22 marzo 2011 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.

Il collegio, alla luce del nuovo esame degli atti di causa, ritiene di dover mutare avviso rispetto a quanto considerato nel giudizio cautelare, ravvisando di conseguenza le condizioni per l’accoglimento dell’appello dell’Amministrazione.

E’ invero non contestabile che il primo giudice, per giungere all’esito ritenuto errato dall’Amministrazione appellante, ha fatto riferimento ad eventi successivi alla data del 6 maggio 2002, giorno della domanda di trasferimento che peraltro mai, per quanto emerge dagli atti del giudizio, sono stati portati a conoscenza dell’Amministrazione ad integrazione dei dati istruttori forniti in tempo utile per la decisione amministrativa.

Non può neppure condividersi l’argomento del primo giudice incentrato sulla recettizietà del provvedimento impugnato, la cui efficacia sarebbe quindi subordinata al dies a quo del 16 giugno 2003, data in cui il ricorrente avrebbe dovuto tornare nell’originaria sede di servizio di Trieste.

Il diniego impugnato attiene infatti all’accertamento dell’insussistenza delle condizioni richieste per ottenere il trasferimento di sede ex art. 33, comma 5° legge n.104, rispetto al quale il ritorno dell’istante nella sede di servizio originaria rappresenta soltanto un effetto, giacché cristallizzato nell’anteriore provvedimento di trasferimento di durata temporanea, del tutto automatico e consequenziale, e del quale l’Amministrazione s’è limitata ad indicare soltanto la data in cui avrebbe dovuto avvenire.

L’appello deve dunque accolto.

Le spese dei due gradi del giudizio debbono essere integralmente compensate, in ciò ricomprendendosi anche quelle del giudizio cautelare, con la conseguente esclusione della condanna ivi pronunciata a carico dell’Amministrazione.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese dei due gradi complessivamente compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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