Recante modifica del regolamento (UE) n. 1272/2009 recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l’acquisto e la vendita di prodotti agricoli all’intervento pubblico

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ), in particolare l’articolo 43, lettere a) e d), in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) I requisiti che devono soddisfare i cereali per essere ammissibili
all’intervento pubblico ed i metodi da utilizzare per l’esecuzione delle prove per determinare detta ammissibilità,
ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione ( 2 ), sono riportati nell’allegato
I, parti da I a VIII e XII del suddetto regolamento. Alcuni di questi metodi sono stati oggetto di modifiche messe a punto dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN). Per tenere conto dell’evoluzione di alcuni di questi metodi e per privilegiare le norme europee, occorre adattare
i suddetti metodi. Per garantire un’applicazione identica
e costante di questi metodi nel corso di uno stesso periodo d’intervento, occorre prevedere che i suddetti metodi corrispondano a quelli in vigore il primo giorno della campagna di commercializzazione.
(2) Il metodo di riferimento per la determinazione degli elementi
che non sono cereali di base di qualità perfetta, attualmente menzionato nella parte IV dell’allegato I del regolamento (UE) n. 1272/2009, è descritto nella parte V del suddetto allegato. Il punto 1 della parte V, relativo al frumento tenero, al frumento duro e all’orzo, è stato aggiornato nell’ambito della norma europea EN 15587:2008. È opportuno fare riferimento a tale norma nel punto suddetto.
(3) L’allegato I, parte III, del regolamento (UE) n. 1272/2009 definisce gli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta e gli elementi da prendere in considerazione
per tipo di cereale per definire le impurità. A fini di chiarezza e di coerenza con la norma europea EN 15587:2008, occorre adattare alcune definizioni e spostare
alcune sottorubriche da una categoria all’altra. A seguito di questi cambiamenti di sottorubriche occorre anche modificare la parte II dell’allegato I, relativa ai requisiti qualitativi minimi.
(4) Il metodo internazionale ISO 712:1998, attualmente menzionato nell’allegato I, parte IV, del regolamento (UE) n. 1272/2009 come uno dei metodi per la determinazione
del tenore di umidità, è stato aggiornato, per i cereali diversi dal granturco, nell’ambito della norma europea
e internazionale EN ISO 712:2009. È opportuno fare riferimento alla norma suddetta. Per il granturco, occorre tenere conto dell’aggiornamento nell’ambito della norma europea ed internazionale EN ISO 6540:2010. Inoltre, occorre anche eliminare la parte VI dell’allegato I che non ha più ragione d’essere e adattare, di conseguenza,
il paragrafo 3 della parte XII dell’allegato I.
(5) Il metodo di riferimento per la determinazione del tenore di proteine nel chicco di frumento tenero, attualmente menzionato nell’allegato I, parte IV, del regolamento (UE) n. 1272/2009, è quello riconosciuto dall’Associazione internazionale di scienza e tecnologia dei cereali (ICC), le cui norme figurano nella rubrica n. 105/2. In seguito ai lavori del CEN, occorre sostituire questo metodo con la norma europea e internazionale EN ISO 20483:2006 ed estenderla al chicco di frumento duro. Occorre altresì prevedere, come metodo alternativo, la norma CEN ISO/TS 16634-2:2009.
(6) L’indice di Zélény sul chicco di frumento tenero determinato
secondo il metodo internazionale ISO 5529:1992, attualmente menzionato nell’allegato I, parte IV, del regolamento
(UE) n. 1272/2009, è stato aggiornato nell’ambito della norma europea e internazionale EN ISO 5529:2009. È opportuno fare riferimento alla norma suddetta.
(7) L’indice di caduta di Hagberg determinato secondo il metodo internazionale ISO 3093:2004, attualmente menzionato nell’allegato I, parte IV, del regolamento (UE) n. 1272/2009, è stato aggiornato nell’ambito della norma europea e internazionale EN ISO 3093:2009. È opportuno fare riferimento alla norma suddetta.
(8) Il metodo di riferimento per la determinazione del tasso dei chicchi bianconati di frumento duro, attualmente menzionato nell’allegato I, parte IV, del regolamento (UE) n. 1272/2009, è descritto nella parte VIII del suddetto
allegato. In seguito ai lavori del CEN, occorre sostituire
questo metodo con il metodo europeo EN 15585:2008. Occorre fare riferimento alla norma suddetta
ed eliminare la parte VIII dell’allegato I.
(9) Il metodo internazionale di riferimento ISO 7971/2:1995 per la determinazione del peso specifico, attualmente menzionato nell’allegato I, parte IV, del regolamento (UE) n. 1272/2009, è stato aggiornato nell’ambito della norma europea e internazionale EN ISO 7971/3:2009. È opportuno fare riferimento alla norma suddetta.

Occorre che il presente regolamento si applichi a partire dalla data in cui le disposizioni del regolamento (UE) n. 1272/2009 diventano applicabili per i cereali.
(11) Tuttavia, per permettere agli Stati membri di attuare le modifiche o gli aggiornamenti introdotti dal presente regolamento, in particolare per quanto riguarda le impuritÃ
e i rinvii alla norma EN 15587, si deve prevedere un congruo termine per l’applicazione di talune disposizioni. Dette modifiche dovrebbero pertanto applicarsi solo a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2011/2012.
(12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 1272/2009 è così modificato:
1) l’articolo 7 è modificato come segue:
a) al paragrafo 2, il primo trattino è sostituito dal testo seguente:
«— cereali: all’allegato I, parti III, IV, V, VII e XII,»;
b) è aggiunto il seguente paragrafo 3:
«3. Per determinare la qualità dei cereali offerti o presentati
all’intervento, i metodi da utilizzare sono quelle descritti nell’allegato I stabiliti, se del caso, nell’ambito delle norme europee e/o internazionali, nella loro ultima versione in vigore il primo giorno di ciascuna campagna di commercializzazione.»;
2) l’allegato I è modificato secondo l’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1 o luglio 2010.
Tuttavia, l’articolo 1, punto 2, relativamente alla parte II, punto B, alla parte III, alla parte IV, lettera a), e alla parte V dell’allegato
I del regolamento (UE) n. 1272/2009, si applica a decorrere
dal 1 o luglio 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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