Cass. civ. Sez. I, Sent., 12-07-2011, n. 15255

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente depositato, G.G. impugnava nei confronti del Ministero della Giustizia, il decreto della Corte d’Appello di Milano del 10-01-2007, che aveva rigettato il ricorso, volto al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento. Resiste con controricorso il Ministero.
Motivi della decisione

Il ricorso va dichiarato inammissibile per inadeguatezza dei quesiti di cui all’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi. Il ricorrente si limita a chiedere alla Suprema Corte che chiarisca se il Giudice possa negare la sussistenza dell’irragionevole durata del processo, fondandosi su non meglio precisati "carichi medi di lavoro", e se debba computare le fasi della procedura "provocate dall’imputato", nell’esercizio del proprio diritto di difesa. Si tratta dunque di un mero interrogativo circolare, una sorta di tautologia, senza riferimento alcuno alla concreta fattispecie (per tutte Cass. S.u., n. 26020, del 2008).

Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 600,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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