Cons. Stato Sez. IV, Sent., 14-04-2011, n. 2322 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La sentenza impugnata ha respinto il ricorso di primo grado con il quale l’odierno appellante si doleva della mancata iscrizione nel quadro normale di avanzamento a scelta al grado di generale di brigata per l’anno 2000.

L’amministrazione appellata si costituiva per resistere proponendo contestualmente appello incidentale in relazione ai capi ad essa non favorevoli della sentenza di primo grado.

In prossimità dell’udienza di discussione parte appellante con la predetta nota del11 marzo 2011 dichiarava di non aver più interesse alla decisione e contestualmente chiedeva la compensazione delle spese di causa.

Si ritiene di dover prendere atto di tale dichiarazione che è stata portata a conoscenza dell’amministrazione e che l’ha sottoscritta, anche per quanto concerne la richiesta di compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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