Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 16-03-2011) 18-04-2011, n. 15572

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la affermazione di responsabilità, emessa dal tribunale di Sciacca nei confronti di S.G. per il delitto di sottrazione consensuale di minorenne; esclusa l’aggravante del fine di libidine, ne ha ridotto la pena ad un mese di reclusione.

2. Ricorre l’imputato e deduce che, con motivazione carente e travisando i fatti, la Corte lo abbia ritenuto consapevole del disvalore dell’atto compiuto, nonostante fosse divenuto da poco maggiorenne, e fosse dimostrato da certificazione il suo deficit intellettivo; il giudice distrettuale, poi, avrebbe omesso ogni indagine sulla persona offesa e sul dissenso dei genitori; non era esatto che egli e la ragazza avessero intrapreso la fuga da Sciacca, utilizzando distinti mezzi di trasporto pubblico, per poi ricongiungersi in un paese vicino, posto che al contrario essi avevano usufruito dello stesso autobus diretto a (OMISSIS);

era quindi erronea la valutazione delle modalità di fuga ed l’apprezzamento delle stesse come sintomatiche della sua capacità criminale. Il ricorrente sottolinea, inoltre, che non vi è in atti la prova che egli abbia agito con dolo, avendo egli voluto attuare una fuga amorosa, cui spontaneamente ha aderito la ragazza.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è da dichiarare inammissibile.

2. Il primo motivo concernente l’asserto deficit intellettivo è palesemente infondato.

3. La mera allegazione di deficit di intelligenza e di adottabilità sociale del soggetto non è idonea ad integrare i gravi e fondati indizi che al momento dei fatti l’agente fosse affetto da vizio totale o parziale di mente. Esattamente la Corte ha osservato che la certificazione in atti, attestanti una sindrome border line non era certo sufficiente ad integrare la dedotta incapacità, sì da dover disporre perizia psichiatrica a dibattimento, peraltro neanche chiesta, dato che è nozione acquisita che il deficit intellettivo, allorchè non assuma forme patologiche determinate (oligofrenia, frenastenia), attiene alla sfera costituzionale della personalità individuale e ne caratterizza il grado di efficienza, mentre, in rapporto a tale grado, l’inadattabilità sociale del soggetto attiene non alla imputabilità del medesimo, ma alla sua pericolosità nella vita di relazione.

4. In relazione a tali dati ed alla congrua motivazione resa dalla Corte, il ricorrente si limita ad opporre una generica lagnanza, identica a quella già esaminata e risolta dai giudici di merito e del tutto avulsa da una concreta critica della statuizione.

5. Anche il motivo relative alle modalità attuative della fuga, nonchè quello riguardante il difetto di esame della condotta e delle inclinazioni della minore è inammissibile. Infatti, con il primo, lo S. propone una rilettura non consentita in sede di legittimità degli elementi di fatto valutati dai giudici di merito, proponendo una propria versione dei fatti, che comunque non incide sulla condotta di sottrazione; con il secondo, il ricorrente si limita a richiamare astrattamente i principi espressi in tema dalla giurisprudenza, senza spiegare quale influenza abbiano le attitudini e l’educazione della minore sul reato e senza tener conto, ancora, che comunque la Corte aveva adeguatamente enunciato che la giovanissima età della ragazza, appena quattordicenne e la sua lumeggiata fragile personalità, non potevano che escludere l’eventuale consenso dei genitori.

6. Nè miglior sorte può avere l’ultimo motivo di gravame, relativo all’assenza di dolo, desumibile dalla esistenza di una relazione affettiva con la ragazza e dalla volontà di costei di voler vivere con lo S., atteso che la finalità amorosa attesta la sussistenza del consenso (invalido) della minore ed integra, dunque, la fattispecie di cui all’art. 573 c.p., essendo evidente che in mancanza di tale consenso altra e ben diversa sarebbe la fattispecie penale configurabile.

In conclusione il ricorrente è da condannare al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo determinare in Euro mille.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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