Cass. civ. Sez. I, Sent., 12-07-2011, n. 15253 Opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

M.C. propose opposizione al decreto ingiuntivo notificatogli dalla Navyclub s.r.l. per il pagamento di L. 71.330.000, oltre agli accessori, somma dovuta a titolo di restituzione di mutuo. Contro la sentenza del Tribunale di Roma, che aveva respinto l’opposizione, il M. propose appello, deducendo il difetto di legittimazione della società, dichiarata fallita prima del ricorso per ingiunzione.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza 23 giugno 2005, respinse il gravame, osservando che i documenti a dimostrazione dell’asserito fallimento della controparte erano stati prodotti tardivamente, e che l’eccezione di difetto di legittimazione processuale del fallito è posto a tutela della massa dei creditori, non può essere rilevato d’ufficio nè su eccezione dell’altra parte.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre il M. per due motivi.

La società non ha depositato controricorso ma ha partecipato alla discussione.
Motivi della decisione

Con il ricorso si censura, per violazione della L. Fall., artt. 43 art. 75 c.p.c. e art. 2697 c.c., l’affermazione del tribunale, che il difetto di legittimazione processuale del fallito non è rilevabile d’ufficio nè su eccezione dell’altra parte. Con il successivo motivo, intrinsecamente collegato al precedente, si denuncia un difetto di motivazione sulla conoscenza dell’azione in corso da parte del fallimento.

I due motivi censurano il secondo dei due argomenti con i quali il giudice di merito ha motivato il rigetto dell’appello, e precisamente quello per il quale li difetto di legittimazione processuale degli organi della società ad agire per il recupero del credito della società, dopo la dichiarazione di fallimento, non può essere eccepito dall’altra parte nè rilevato d’ufficio. Il ricorso non sottopone ad alcuna censura il primo argomento esposto della corte territoriale a motivazione del rigetto dell’appello, e cioè che i documenti attestanti la sottoposizione della società alla procedura fallimentare non potevano essere presi in esame, perchè prodotti tardivamente. Tale argomento non solo costituisce autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, tale da sorreggere anche da sola la decisione, ma pone una questione di fatto pregiudiziale all’esame della questione di diritto sollevata con il ricorso, perchè solo laddove l’intervenuto fallimento della società fosse stato accertato dal giudice di merito la questione posta dal ricorso potrebbe essere utilmente discussa. L’omessa impugnazione del rilievo della corte territoriale circa la tardività del deposito dei documenti rende il motivo inidoneo a determinare la cassazione della sentenza, e quindi inammissibile.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *