Cons. Stato Sez. IV, Sent., 14-04-2011, n. 2320 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con bando pubblicato in data 29 novembre 2004 il Ministero della Giustizia (Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi Informatici) indiceva una licitazione privata ai sensi dell’art.9 del dlgs n.358 del 1992 per la fornitura di un servizio di assistenza tecnica unificata ai S. I. degli uffici giudiziari italiani., appalto che veniva diviso in cinque lotti

A detta gara partecipavano numerose ditte, tra cui la G. S. Italia S.p.A. (divenuta poi E. S.p.A) e la B. s.r.l. in raggruppamento temporaneo di imprese, ma tale RTI veniva escluso dalla gara con limitato riguardo ai lotti 1,3 e 4.

Il Raggruppamento interessato impugnava innanzi al Tar per il Lazio il verbale di gara del 7 novembre 2005 e tutti gli altri verbali di gara concernenti le operazioni di verifica, nelle parti che lo riguardavano nonché l’intera procedura e l’adito giudice con sentenza n.3500/2006 accoglieva il relativo ricorso.

Avverso detta sentenza, è insorto il Ministero della Giustizia che ha ritenuto la medesima errata ed ingiusta e deducendo a sostegno del proposto gravame vari profili di doglianza.

Si sono costituiti in giudizio per resistere all’appello la E. Spa e B. s.r,.l. nonché gli altri soggetti in epigrafe indicati.
Motivi della decisione

Tanto premesso in punto di fatto, il Collegio ha preso visione di quanto rappresentato dalla difesa dell’appellante Ministero della Giustizia con nota del 28 settembre 2010 circa la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il giudizio di merito dell’appello.

In particolare, l’Avvocatura erariale fa presente di aver provveduto (per il vero sin dal dicembre 2007) alla revoca del bando di gara e degli atti conseguenti della procedura oggetto del contenzioso in essere e che conseguentemente è venuto meno l’interesse a coltivare la proposta impugnativa.

Tale dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse è stata peraltro nuovamente ribadita con relativa dichiarazione di parte appellante.

Non resta perciò al Collegio, ai sensi e per gli effetti dell’art.35 c.p.a., che dichiarare l’appello qui proposto improcedibile, appunto, per sopravvenuto difetto di interesse.

Sussistono, peraltro, giusti motivi, in ragione dell’esito della controversia, per disporre tra le parti la compensazione delle spese e competenze del presente giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese e competenze del presente giudizio compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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