Cons. Stato Sez. IV, Sent., 14-04-2011, n. 2319 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

i, Villani e Accardo su delega di Carrozza;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In primo grado, hanno costituito oggetto di controversia diniego di condono edilizio richiesto da parte appellante e demolizione di opere abusivamente realizzate dalla società conduttrice del suolo, che ha svolto intervento adesivo.

Il TAR adito respingeva il ricorso proposto dalle suddette parti, come da sentenza gravata, avverso la quale è stato indirizzato l’odierno appello promosso da parte ricorrente originaria, sempre con la presenza dell’attuale società interveniente.

Come precisato in epigrafe, parte appellante ha rinunciato all’appello con adesione dell’Amministrazione comunale appellata, mentre la società interveniente pretende che esso sia portato a decisione, nell’assunto di essere titolare di una posizione giuridica autonoma.

Quest’ultima prospettazione è palesemente infondata in quanto parte ricorrente, in primo grado come in questo grado, è stata unicamente quella originaria e la società interventrice non può ora che seguire le sorti dell’appello, non avendo essa proposto ricorso autonomo.

Si deve quindi prendere atto della rinuncia, con compensazione delle spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dà atto della rinuncia al ricorso in appello, come in epigrafe proposto.

Compensa tra le parti le spese di lite relative all’odierno giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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