Cons. Stato Sez. IV, Sent., 14-04-2011, n. 2318 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- In primo grado, il signor V. G. ha impugnato il permesso di costruire n. 45/05 rilasciato il 2 dicembre 2005 dal Comune di Bagnara Calabra al latistante proprietario signor P. Z. per la ricostruzione di un edificio a tre piani fuori terra con strutture in cemento armato; ha costituito oggetto d’impugnazione anche la concessione edilizia in sanatoria n. 1/93 assentita il 2 settembre 1993 dal Comune medesimo alla signora Rosaria Gioffrè, dante causa del citato signor Z..

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, con la sentenza oggetto d’impugnazione, ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto dall’interessato, in quanto tardivo -per anteriore sicura conoscenza degli atti lesivi gravati almeno a partire dal 12 aprile 2007- rispetto alla notificazione del ricorso in data 7 agosto 2007, ben oltre quindi il termine decadenziale di legge; a maggior ragione intempestiva sarebbe l’impugnazione del condono a suo tempo ottenuto dalla dante causa, del resto superato dal successivo autonomo titolo edilizio prevedente la demolizione del precedente fabbricato condonato.

2.- L’appellante, con il gravame in esame articolato su quattro mezzi d’impugnazione, ulteriormente illustrato con la memoria depositata l’11 novembre 2010, ha chiesto che la sentenza sia riformata ed il ricorso di primo grado accolto, deducendo -in sintesi- che alla data del 12 aprile 2007 non avesse ancora avuto contezza del citato condono, ravvisato costituire "presupposto immancabile per l’emanazione del successivo provvedimento di permesso a costruire, con la conseguenza che i vizi del primo si riverberano inevitabilmente sul secondo".

L’appellato si è costituito in giudizio per resistere, con la memoria versata il 13 novembre 2010 confutando le prospettazioni avverse nonchè insistendo nelle eccezioni di tardività e di difetto d’interesse.

Entrambe le parti, nell’insistere nelle proprie difese, hanno tardivamente presentato ulteriori memorie.

All’udienza del 14 dicembre 2010 la causa è stata introitata per la decisione.

3.- Ad avviso del Collegio l’appello è infondato e la sentenza merita conferma, non potendo essere seguita la tesi propugnata dal ricorrente in primo grado -ed in questa sede riproposta- di una illegittimità del nuovo permesso di costruire derivata da quella della concessione in sanatoria a suo tempo rilasciata alla dante causa.

Infatti, non sussiste alcuna connessione materiale tra vecchia e nuova costruzione a seguito della totale demolizione del precedente manufatto che conseguentemente comporta, essendo stata resa libera l’area di sedime, un’autonomo ed originario titolo edilizio.

Di conseguenza, difettando un unico contesto strumentale o complementare, non può neanche sussistere in vicenda un vincolo funzionale di connessione, di presupposizione, ovvero di consequenzialità, come erroneamente dedotto dall’appellante, se non su un piano di mera storicità.

4.- Conclusivamente, l’appello va respinto e la sentenza confermata perché esente dalle censure mosse ed essendo incontrovertibile l’intempestività dell’atto introduttivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, sezione Quarta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe e, per l’effetto, conferma la sentenza del TAR Calabria n. 112 del 2008.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano complessivamente a favore del controinteressato appellato nella misura di Euro 3.000,oo (euro tremila/00), oltre spese generali (12,50%), IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *