Cons. Stato Sez. V, Sent., 14-04-2011, n. 2317 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

o, per delega dell’Avv. Toscano, Picozza e l’Avvocato dello Stato Tortora;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La odierna appellante si lamentava della partecipazione differenziata della Cassa Depositi e Prestiti nell’ambito di una procedura di gara ed in particolare della disposizione contenuta nel par. 2, pag. 10 del disciplinare di gara, nella parte in cui prevedeva che l’amministrazione si riservava di non aggiudicare alla offerta minore se questa fosse risultata superiore a quella effettuata da CDP.

Il Tar Toscana con la sentenza in epigrafe respingeva il ricorso.

Avverso la sentenza del Tar D. C. s.p.a., con atto notificato il 25.5.2010, proponeva appello. In vista della udienza di merito fissata per il 22 ottobre 2010 la soc. D. depositava atto di rinunzia al ricorso proposto di fronte al Tar Toscana n.2181 del 2009 a firma del legale rappresentante pro tempore della società stessa e dei procuratori costituiti.

La rinunzia è stata notificata all’ESTAV ed alle altre parti in data 14.10.2010.

Al Collegio non resta che dare atto della estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35 co.2 e 84 cod. proc. amm..

Tenuto conto dell’andamento della vicenda contenziosa spese ed onorari del giudizio,, ai sensi dell’art. 84 co.2 cod. proc. amm., possono essere compensati.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia al giudizio.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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