ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n° 1299/1999 proposto da Pietro Paolo Orrù, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Pateri, con domicilio eletto in Cagliari via Alghero 29 presso lo studio del medesimo;
contro
Ministero del Lavoro e della previdenza sociale in persona del ministro in carica; direzione provinciale del lavoro di Cagliari in persona del direttore reggente; commissione provinciale per la manodopera agricola di Cagliari in persona del presidente, tutti rappresentati e difesi dall’avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari presso i cui uffici, nella via Dante n. 23, sono domiciliati per legge;
per l’annullamento
della nota del direttore reggente della direzione provinciale del lavoro di Cagliari datata 1 luglio 1999 e della delibera della commissione provinciale per la manodopera agricola della provincia di Cagliari del 6 dicembre 1991;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa.
Nominato relatore per la pubblica udienza del 12 gennaio 2009 il consigliere Silvio Ignazio Silvestri e uditi gli avvocati Luigi Pateri per il ricorrente e Lucia Salis per l’amministrazione;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente espone di aver prestato servizio con contratto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze dell’Ispettorato ripartimentale delle foreste di Cagliari dal 6 agosto 1990 al 25 febbraio 1991 e, successivamente presso la Azienda foreste demaniali della regione sarda dal 26 giugno 1998 al 30 settembre 1998.
In data 16 e 17 marzo 1999 la Azienda foreste demaniali richiedeva l’avviamento al lavoro di diverse unità pertanto il ricorrente inoltrava istanza volta ad ottenere l’iscrizione nelle liste, previo il riconoscimento della qualifica di operaio forestale, sulla base dei precedenti rapporti di lavoro.
Con nota 1 luglio 1999 il direttore della direzione provinciale del lavoro di Cagliari, richiamando il parere conforme della commissione provinciale per la manodopera agricola acquisito nella riunione del 10 giugno 1999, rigettava la domanda in quanto il numero delle giornate prestate dal richiedente risultava inferiore al limite minimo di 151 giorni stabilito dalla medesima commissione con delibera del 6 dicembre 1991.
Avverso tutti questi atti il signor Orrù propone ricorso deducendo le seguenti censure.
1) violazione degli articoli 5 e 9 della legge 11 marzo 1970 n. 83; incompetenza assoluta.
Le disposizioni in rubrica non consentirebbero alla commissione locale della manodopera agricola di determinare in astratto i requisiti necessari per il riconoscimento della qualifica di operaio forestale.
2) in ogni caso il deliberato della commissione per la manodopera agricola e gli atti conseguenti sarebbero viziati da eccesso di potere per motivazione carente, incongrua, illogica, contraddittoria e perplessa.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio controdeducendo puntualmente ed evidenziando che la normativa di riferimento si è ormai modificata sottraendo la competenza sulla materia alla commissione provinciale per la manodopera agricola; da ciò deriverebbe una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
All’udienza pubblica del 14 gennaio 1999 i difensori delle parti hanno chiesto la spedizione a sentenza.
La sezione ritiene che la eccezione sollevata dall’amministrazione possa essere superata anche in considerazione del fatto che, comunque, il ricorso risulta infondato.
Infatti, l’articolo 5 comma 1, al punto 3, attribuisce alla commissione provinciale per la manodopera agricola il compito di fissare i criteri per la documentazione e l’accertamento dell’effettivo possesso da parte del lavoratore della qualifica dello stesso dichiarata all’atto della richiesta dell’iscrizione nelle liste di collocamento ai sensi del successivo articolo 9.
Tale disposizione dunque, nell’attribuire alla commissione il potere di fissare i criteri per la documentazione e l’accertamento dell’effettivo possesso della qualifica dichiarata, evidentemente prevede che la medesima commissione abbia il potere di individuare gli elementi che devono essere presi in considerazione al fine di ritenere sussistente tale qualifica; ed è appunto ciò che la commissione ha fatto, stabilendo una limite minimo di attività, individuato in 151 giorni, per poter considerare accertato il possesso della qualifica: da ciò l’infondatezza della prima censura.
Ugualmente infondato è il secondo motivo che lamenta la carenza di motivazione in quanto la commissione ha espressamente giustificato l’individuazione del numero di giorni richiesto richiamando il contratto integrativo regionale per gli operai forestali che, all’articolo 2, richiede appunto 151 giornate di lavoro.
In definitiva il ricorso è infondato e deve essere rigettato; sussistono tuttavia motivi che giustificano la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA – SEZIONE PRIMA
rigetta il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Cagliari, in Camera di Consiglio, il 14 gennaio 2009 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei Signori:
Paolo Numerico Presidente
Silvio Ignazio Silvestri Consigliere – estensore;
Alessandro Maggio, Consigliere.
Depositata in segreteria oggi: 31/01/2009
Il Segretario Generale
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it