Gazzetta ufficiale dell’Unione europea recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (1)

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca ( 1 ), in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1007/2009 consente l’immissione sul mercato di prodotti derivati dalla foca che provengono
dalla caccia praticata tradizionalmente dalle comunitÃ
Inuit e da altre comunità indigene e contribuiscono alla loro sussistenza. Il regolamento consente inoltre l’immissione
sul mercato di prodotti derivati dalla foca quando la caccia viene praticata al solo scopo di garantire una gestione sostenibile delle risorse marine e quando l’importazione di prodotti derivati dalla foca ha natura occasionale ed è costituita esclusivamente da merci destinate
all’uso personale dei viaggiatori o dei loro familiari.
(2) Occorre pertanto specificare le modalità per l’importazione
e l’immissione sul mercato dell’Unione di prodotti derivati dalla foca, ai fini dell’applicazione uniforme del regolamento (CE) n. 1007/2009.
(3) È opportuno autorizzare l’immissione sul mercato di prodotti
derivati dalla foca provenienti dalla caccia praticata tradizionalmente da comunità Inuit e da altre comunità indigene, i quali contribuiscono al sostentamento di tali comunità, se tale pratica fa parte del loro patrimonio culturale e se i prodotti derivati dalla foca sono almeno in parte utilizzati, consumati o trasformati all’interno delle comunità secondo le loro tradizioni.
(4) È altresì opportuno stabilire le condizioni che disciplinano
l’immissione sul mercato di prodotti derivati dalla foca se la caccia è stata praticata al solo scopo di garantire
una gestione sostenibile delle risorse marine, nonché le condizioni che disciplinano l’importazione di prodotti derivati dalla foca destinati all’uso personale dei viaggiatori
o dei loro familiari.
(5) Nell’ambito di tale normativa eccezionale, è opportuno istituire un meccanismo efficace che consenta di verificare
il rispetto delle suddette condizioni senza produrre effetti restrittivi degli scambi in misura superiore al necessario.
(6) Altre soluzioni non sarebbero sufficienti per conseguire tali obiettivi. Occorre pertanto disporre di un meccanismo
che consenta agli organismi riconosciuti di rilasciare attestazioni certificanti la conformità dei prodotti derivati dalla foca ai requisiti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1007/2009, eccetto per le importazioni destinate all’uso personale dei viaggiatori o dei loro familiari.
(7) È opportuno disporre che gli organismi conformi a determinati
requisiti siano inclusi in un elenco degli organismi
riconosciuti per il rilascio delle suddette attestazioni.
(8) Occorre definire i modelli delle attestazioni e delle relative
copie, al fine di agevolare la gestione e la verifica delle attestazioni stesse.
(9) Occorre definire le procedure di controllo delle attestazioni.
Tali procedure devono essere quanto più possibile semplici e maneggevoli, e garantire nel contempo l’affidabilitÃ
e la coerenza del sistema.
(10) È opportuno autorizzare l’utilizzo di sistemi elettronici al fine di agevolare lo scambio dei dati tra le autorità competenti,
la Commissione e gli organismi riconosciuti.IT 17.8.2010 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 216/1
( 1 ) GU L 286 del 31.10.2009, pag. 36.
(11) Il trattamento dei dati personali ai fini del presente regolamento,
con particolare riguardo al trattamento dei dati personali contenuti nelle attestazioni, deve essere conforme
alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ( 1 ), e al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente
la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento
dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ( 2 ).
(12) Poiché il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1007/2009, che è applicabile a decorrere dal 20 agosto 2010, l’entrata in vigore del presente regolamento riveste carattere di urgenza.
(13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio ( 3 ),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il presente regolamento stabilisce le modalità di immissione sul mercato di prodotti derivati dalla foca ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1007/2009.
Articolo 2
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
1) «altre comunità indigene»: comunità stabilite in paesi indipendenti
che sono considerate indigene in virtù della loro discendenza da popolazioni che abitavano il paese, o una regione geografica cui esso appartiene, al momento della conquista, della colonizzazione o della definizione degli attuali
confini di Stato e che, a prescindere dal loro status giuridico, hanno conservato tutte le loro istituzioni sociali, economiche, culturali e politiche o parte di esse.
2) «immissione sul mercato senza scopi di lucro»: l’immissione sul mercato a un prezzo pari o inferiore ai costi sostenuti dal cacciatore, ridotto dell’importo corrispondente ad eventuali
sovvenzioni ricevute in relazione all’attività di caccia.
Articolo 3
1. I prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia praticata
da comunità Inuit o da altre comunità indigene possono essere immessi sul mercato soltanto se è possibile dimostrare che provengono da attività di caccia alla foca che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
a) sono praticate da comunità Inuit o da altre comunità indigene
tradizionalmente dedite alla caccia alla foca nella regione
geografica;
b) i prodotti da esse ottenuti sono almeno in parte utilizzati, consumati o trasformati all’interno delle comunità secondo le loro tradizioni;
c) contribuiscono al sostentamento della comunità.
2. All’atto dell’immissione sul mercato i prodotti derivati dalla foca sono accompagnati dall’attestazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1.
Articolo 4
I prodotti derivati dalla foca destinati all’uso personale dei viaggiatori
o dei loro familiari possono essere importati unicamente se è soddisfatto uno dei seguenti requisiti:
1) sono indossati dai viaggiatori, o portati a mano o contenuti nei loro bagagli personali;
2) fanno parte dei beni personali di una persona fisica che stia trasferendo il luogo abituale di residenza da un paese terzo all’Unione;
3) sono acquisiti sul posto in un paese terzo dai viaggiatori e da essi importati ad una data successiva, purché, all’ingresso nel territorio dell’Unione, tali viaggiatori presentino alle autorità doganali dello Stato membro interessato i seguenti documenti:
a) una dichiarazione scritta di importazione;
b) un documento comprovante l’acquisizione dei prodotti in tale paese terzo.
Ai fini del punto 3, la dichiarazione scritta e il documento sono vistati dalle autorità doganali e restituiti ai viaggiatori. All’atto dell’importazione, la dichiarazione scritta e il documento sono presentati alle autorità doganali unitamente alla dichiarazione in dogana per i prodotti considerati.
Articolo 5
1. I prodotti derivati dalla foca ottenuti nell’ambito dalla gestione delle risorse marine possono essere immessi sul mercato
soltanto se è possibile dimostrare che provengono da attivitÃ
di caccia alla foca che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
a) sono praticate nell’ambito di un piano nazionale o regionale di gestione delle risorse naturali che utilizzi modelli di popolazione
scientifici delle risorse naturali e applichi l’approccio
ecosistemico;IT L 216/2 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 17.8.2010
( 1 ) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
( 2 ) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
( 3 ) GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.
b) non superano il totale ammissibile di catture stabilito in conformità del piano di cui alla lettera a);
c) i sottoprodotti della caccia alla foca sono immessi sul mercato
in modo non sistematico e senza scopo di lucro.
2. All’atto dell’immissione sul mercato i prodotti derivati dalla foca sono accompagnati dall’attestazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1.
Articolo 6
1. Un organismo è inserito nell’elenco degli organismi riconosciuti
se dimostra di essere conforme ai seguenti requisiti:
a) è dotato di personalità giuridica;
b) è in grado di accertare la conformità ai requisiti stabiliti all’articolo 3 o all’articolo 5;
c) è in grado di rilasciare e gestire le attestazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, nonché di trattare e archiviare i dati;
d) è in grado di espletare le sue funzioni in modo tale da evitare conflitti di interesse;
e) è in grado di controllare il rispetto dei requisiti stabiliti agli articoli 3 e 5;
f) è in grado di revocare l’attestazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, o di sospenderne la validità in caso di inosservanza
dei requisiti del presente regolamento e di prendere opportune misure per informarne le autorità competenti e le autorità doganali degli Stati membri;
g) è sottoposto a revisione contabile da parte di un soggetto terzo indipendente;
h) opera a livello nazionale o regionale.
2. Ai fini dell’inclusione nell’elenco di cui al paragrafo 1, l’organismo trasmette alla Commissione una domanda corredata di prove documentali che ne dimostrino la conformità ai requisiti
di cui al paragrafo 1.
3. L’organismo riconosciuto presenta alla Commissione i rapporti
di revisione contabile elaborati dal soggetto terzo indipendente
di cui al paragrafo 1, lettera g), al termine di ogni ciclo di rendicontazione.
Articolo 7
1. Se sono soddisfatte le condizioni per l’immissione sul mercato previste all’articolo 3, paragrafo 1, o all’articolo 5, paragrafo
1, un organismo riconosciuto rilascia, su richiesta, un’attestazione
conforme ai modelli figuranti nell’allegato.
2. L’organismo riconosciuto rilascia l’attestazione al richiedente
e ne conserva una copia per tre anni a fini di archiviazione.
3. Fatto salvo l’articolo 8, paragrafo 2, quando un prodotto derivato dalla foca è immesso sul mercato, l’originale dell’attestazione
è consegnato unitamente al prodotto derivato dalla foca all’atto dell’immissione sul mercato. Il richiedente può conservare
copia dell’attestazione.
4. Qualsiasi fattura successiva dovrà recare un riferimento al numero dell’attestazione.
5. I prodotti derivati dalla foca accompagnati da un’attestazione
rilasciata in conformità del paragrafo 1 sono considerati conformi alle disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 1, o dell’articolo 5, paragrafo 1.
6. L’accettazione della dichiarazione in dogana di immissione in libera pratica di prodotti derivati dalla foca, ai sensi dell’articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio
( 1 ), è soggetta alla presentazione di un’attestazione rilasciata in conformità del paragrafo 1 del presente articolo. Fatto salvo l’articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92, le autorità doganali conservano una copia dell’attestazione nei loro archivi.
7. Nel caso in cui sussistano dubbi riguardo all’autenticità o all’esattezza di un’attestazione rilasciata in conformità del paragrafo
1 o siano necessari ulteriori pareri, le autorità doganali e gli altri agenti delle forze dell’ordine contattano le autorità competenti
dello Stato membro interessato di cui all’articolo 9. Le autorità competenti stabiliscono i provvedimenti da adottare.
Articolo 8
1. Le attestazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, sono rilasciate
su supporto cartaceo o elettronico.
2. In caso di attestazione elettronica, una versione stampata di tale attestazione accompagna i prodotti derivati dalla foca all’atto dell’immissione sul mercato.
3. L’uso dell’attestazione non dispensa dall’espletamento di eventuali altre formalità relative all’immissione sul mercato.
4. L’autorità competente designata in conformità dell’articolo 9 può chiedere che l’attestazione sia tradotta nella lingua ufficiale dello Stato membro di immissione sul mercato.
Articolo 9
1. Gli Stati membri designano una o più autorità competenti incaricate dello svolgimento delle seguenti mansioni:
a) verifica, su richiesta delle autorità doganali ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 7, delle attestazioni che accompagnano
i prodotti derivati dalla foca importati;IT 17.8.2010 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 216/3
( 1 ) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
b) verifica che le attestazioni siano state rilasciate da un organismo
stabilito e operante nello Stato membro considerato;
c) conservazione di una copia delle attestazioni rilasciate per i prodotti derivati dalla foca provenienti da attività di caccia alla foca praticate nello Stato membro considerato.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome delle autorità competenti designate in conformità del paragrafo 1.
3. La Commissione pubblica sul suo sito Internet l’elenco delle autorità competenti designate in conformità del paragrafo 1. L’elenco è aggiornato periodicamente.
Articolo 10
1. Le autorità competenti possono utilizzare sistemi elettronici
per lo scambio e la registrazione dei dati contenuti nelle attestazioni.
2. Gli Stati membri tengono in considerazione gli aspetti di complementarità, compatibilità e interoperabilità dei sistemi elettronici di cui al paragrafo 1.
Articolo 11
Il presente regolamento lascia inalterato il livello di tutela delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali nell’ambito del diritto dell’Unione e di quello nazionale e non modifica, in particolare, i diritti e gli obblighi previsti dalla direttiva 95/46/CE e dal regolamento (CE) n. 45/2001. La tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
è garantita, in particolare, per quanto attiene alla divulgazione
o alla comunicazione dei dati personali contenuti nelle attestazioni.
Articolo 12
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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