Cons. Stato Sez. V, Sent., 14-04-2011, n. 2314 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

nsi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

l’appellante ha impugnato la sentenza del T.a.r. specificata in epigrafe con cui è stato dichiarato irricevibile per tardività il ricorso proposto per l’annullamento degli atti di gara indetta dal Comune di Perugia con determinazione dirigenziale n. 101 del 19.12.2006, chiedendone la sospensione in via cautelare;

si sono costituiti il Consorzio C. ed il Comune di Perugia;

nell’imminenza della trattazione della domanda cautelare, le parti hanno depositato istanza congiunta per la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse al ricorso relativamente sia alla decisione di merito che a quella cautelare;

le parti sono state sentite in merito alla definizione del giudizio in esito all’udienza cautelare ex art. 60 cod. pr. amm.;

in base all’istanza depositata, non resta al Collegio che pronunciare, nel merito, la improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse;

sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese;
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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