Cons. Stato Sez. V, Sent., 14-04-2011, n. 2313 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

onsiglio;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con l’impugnata sentenza il Tar ha accolto il ricorso proposto dalla I. s.p.a. avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore della a.t.i. S. I. S. A. S. spa – A. srl della procedura aperta per l’affidamento del progetto Amica per la revisione e ristrutturazione del sistema informatico del comune di Castellammare di Stabia, dichiarando inammissibile il ricorso incidentale proposto dall’aggiudicataria;

Rilevato che il giudice di primo grado ha ritenuto fondata la censura della violazione della disciplina in materia di avvalimento di cui all’art. 49, secondo comma, lettera d) del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, dal momento che la E. s.p.a., impresa ausiliaria della S. I. S. A. S. s.p.a., aveva rilasciato la dichiarazione di impegno a mettere a disposizione della concorrente le risorse occorrenti, non già nei confronti della stazione appaltante, ma di altro soggetto del tutto estraneo al procedimento, ossia la Lombardia Informatica s.p.a.;

Ritenuto che il ricorso in appello è fondato, in quanto:

a) la dichiarazione di impegno ex art. 49 del d. lgs. n. 163/06, resa dalla società ausiliaria E. s.p.a., conteneva ogni elemento per far sorgere l’obbligo nei confronti non solo del concorrente, ma anche della stazione appaltante, essendo presente ogni indicazione circa l’oggetto dell’appalto e le parti pubbliche coinvolte ed essendo chiaramente dovuto ad un mero errore materiale il riferimento alla Lombardia informatica;

b) il suddetto errore materiale era riconoscibile e poteva al più condurre ad una richiesta di chiarimenti, e non già all’esclusione del raggruppamento;

c) la reiezione del ricorso principale conduce a confermare, sebbene su altri presupposti, la declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale, essendo venuto meno l’interesse al suo esame;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso in appello deve essere accolto con riforma dell’impugnata sentenza e reiezione del ricorso principale di primo grado;

Considerato, infine, che la peculiarità in fatto della controversia integra i presupposti per la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso principale proposto in primo grado e dichiara inammissibile per difetto di interesse il ricorso incidentale.

Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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