Cons. Stato Sez. V, Sent., 14-04-2011, n. 2312 Aggiudicazione dei lavori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

rti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

di poter definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, come da avviso dato alle parti all’odierna camera di consiglio;

Rilevato che con l’impugnata sentenza il Tar ha accolto il ricorso proposto dall’Ati tra T. Srl e R. Srl avverso l’esito della gara indetta dal comune di Sora per l’affidamento dei lavori di riqualificazione delle opere di urbanizzazione e verde pubblico del centro storico e aggiudicata all’A.T.I. D.I.S.M.A. – V. D. P. S.r.l.;

Rilevato che il giudice di primo grado ha ritenuto fondate le censure relative alla regolarità delle dichiarazioni sostitutive sui requisiti di carattere generale e della dichiarazione sostitutiva in materia di assenza di procedure fallimentari nel quinquennio antecedente all’appalto;

Ritenuto che il ricorso in appello è fondato, in quanto:

a) con riferimento alla questione dell’omessa dichiarazione da parte del procuratore dell’aggiudicataria, si rileva che tale dichiarazione era richiesta solo qualora l’offerta fosse presentata da tale soggetto, come in realtà non avvenuto nel caso di specie e che, comunque, la dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa ha (legittimamente) riguardato l’insussistenza di cause di esclusione con riguardo a tutti i soggetti tenuti, non potendo il bando essere interpretato nel senso di richiedere tassativamente la dichiarazione personale;

b) in relazione alla dichiarazione richiesta per l’assenza di procedure fallimentari o concorsuali, l’art. 8 – bis del disciplinare richiedeva la dichiarazione (che è stata resa) dell’assenza di procedure e richiedeva altresì in positivo la dichiarazione dell’eventuale esistenza di procedure nel quinquennio antecedente (dichiarazione non resa per l’assenza di tali procedure), con la conseguenza che l’appellante non è incorsa in alcuna violazione sanzionata con l’esclusione e che ogni dubbio circa il possesso del requisito poteva al massimo essere risolto con una richiesta di chiarimenti;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso in appello deve essere accolto con riforma dell’impugnata sentenza e reiezione del ricorso di primo grado;

Ritenuto, infine, che le spese seguono la soccombenza della parte ricorrente in primo grado, sussistendo invece i presupposti per la compensazione delle spese con il comune.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado.

Condanna la parte ricorrente di primo grado alla rifusione, in favore dell’appellante, delle spese di giudizio, liquidate nella complessiva somma di Euro 8.000,00, oltre Iva e C.P., compensando le spese tra le parti e il comune.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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