Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 04-03-2011) 18-04-2011, n. 15546 Concorso di circostanze eterogeneo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

del Dott. D’AMBROSIO Vito che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza dell’8 marzo 2010, ha parzialmente confermato, riducendo soltanto la pena, la sentenza del Tribunale di Torino del 4 febbraio 2008, emessa a seguito di rito abbreviato, con la quale B.G. era stato condannato per i delitti di furto aggravato, di tentato furto aggravato e di danneggiamento aggravato.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando:

a) il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti, ai fini soprattutto di escludere la contestata recidiva;

b) la mancata applicazione della pena su richiesta, ex art. 448 c.p.p., per la mancanza dei presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena.
Motivi della decisione

1. Il ricorso non è da accogliere.

2. Quanto al primo motivo, relativo alla mancata valutazione delle attenuanti generiche in termini di prevalenza rispetto alla contestata recidiva, si osserva che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti siano censurabili in Cassazione soltanto nell’ipotesi in cui siano frutto di un mero arbitrio o di ragionamento illogico, essendo sufficiente a giustificare la soluzione dell’equivalenza l’avere ritenuto tale soluzione la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (v. di recente Cass. Sez. 6, 25 novembre 2009 n. 6866).

Nel caso in esame, pertanto, non è sindacabile in questa sede la decisione della Corte di Appello, la quale ha evidenziato l’esistenza di legittimi ostacoli (precedenti penali e procedimenti pendenti) alla chiesta prevalenza.

3. Analogamente, quanto al secondo motivo del ricorso, nessun appunto può essere mosso all’impugnata decisione, allorquando non si è aderito alla richiesta di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 448 c.p.p., per l’inesistenza dei presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena.

Da un lato l’esistenza di precedenti ostativi, (sospensione già concessa due volte a nulla rilevando l’entità delle subite condanne) e, d’altra parte, l’impossibilità di sottoporre all’esame di questa Corte di legittimità questioni relative all’accertamento in fatto delle condizioni legittimanti la concessione del chiesto beneficio depongono per l’infondatezza anche su tal punto del proposto ricorso.

Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità di questa stessa Sezione il giudizio prognostico sulla probabile concessione della sospensione condizionale della pena implica la esclusione del pericolo di reiterazione del reato, dal momento che la concessione della sospensione è indefettibilmente correlata ad una previsione favorevole in ordine alla condotta futura del condannato (vedi Cass. Sez. 5, 8 gennaio 2010 n. 17691).

Cosicchè avendo la Corte territoriale motivato in ordine al pericolo di reiterazione non appariva necessaria una specifica motivazione in ordine alla possibile non concessione della sospensione condizionale della pena. La stessa Corte ha, inoltre, motivato in modo del tutto ragionevole il pericolo di reiterazione, mentre le censure della ricorrente sul punto appaiono esclusivamente di merito.

4. Dal rigetto del ricorso deriva, in conclusione, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte dichiara rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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