Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
a) oggetto del presente giudizio è il provvedimento di esclusione dalla graduatoria per l’assegnazione di 150 licenze di taxi (decreto n. 1175 del 1 luglio 2008) fondato sulla violazione della lex specialis (punto 2 lett. b) del bando), nella parte in cui esclude i concorrenti condannati con sentenza irrevocabile a pena detentiva per delitto contro il patrimonio (nella specie il ricorrente è stato condannato con sentenza irrevocabile del pretore di Roma ex art. 444 c.p.p. a sei mesi di reclusione per i reati di interruzione di pubblico servizio – art. 340 c.p. – e danneggiamento – art. 635 c.p. – pena sospesa e non menzione);
b) il concorrente ha dichiarato, nella domanda di partecipazione alla selezione, di non aver riportato condanne ostative;
c) in parte qua il bando di concorso, non impugnato, è conforme alla norma presupposta sancita dall’art. 17, l.r. n. 58 del 1993, applicabile ratione temporis;
Considerato che l’amministrazione prima ed il T.a.r. poi hanno fatto buon governo delle norme e dei principi costitutivi del micro ordinamento di settore elaborati dalla consolidata giurisprudenza (cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. IV, 9 ottobre 2010, n. 7382; sez. IV, 22 dicembre 2007, n. 6599; sez. IV, n. 2567 del 2006; Cass., sez. lav., 5 maggio 2005, n. 9358), cui si rinvia a mente dell’art. 74 c.p.a.), in forza dei quali:
a) la sentenza di applicazione della penaequivale ad una sentenza di condanna pronunciata all’esito del dibattimento;
b) in materia di procedure concorsuali, nel silenzio della lex specialis sul punto, è irrilevante che il reato si sia estinto ai sensi dell’art. 445 c.p.p., rilevando in via esclusiva solo un provvedimento formale di riabilitazione reso ai sensi degli artt. 168 c.p. e 683 c.p.p.;
c) il provvedimento di esclusione è atto interamente dovuto, specie in mancanza di un provvedimento espresso di riabilitazione (che comunque sarebbe dovuto intervenire prima dello scadere dei termini di presentazione delle domande);
Ritenuto, pertanto, che tutti i motivi di gravame devono essere respinti e che le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) rigetta l’appello e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza;
b) condanna l’appellante a rifondere in favore del comune di Roma le spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 2000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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