Cass. civ. Sez. I, Sent., 12-07-2011, n. 15245 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

incidentale.
Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente depositato, C.A. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Catanzaro del 20-3-2007, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento.

Resiste con controricorso il Ministero, che pure propone ricorso incidentale, per violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2. e omessa motivazione.

Resiste a tale ricorso, con controricorso, la C..
Motivi della decisione

Vanno riuniti i ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c. Quanto al ricorso principale, il Giudice a quo ha correttamente considerato il periodo di ragionevole durata del procedimento, quello eccedente, e ha determinato il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 10.438,88; procedimento presupposto: 1 grado: marzo 1991 – pendente alla data del deposito, settembre 2006; durata ragionevole: 5 anni, stante la necessità di complesse indagini tecniche). Per giurisprudenza consolidata la determinazione dalla data va calcolata alla data del deposito del ricorso e non a quella del decreto della Corte di merito (per tutte, Cass. n. 15 del 2011).

Va pertanto rigettato il ricorso.

Va invece dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., in quanto il ricorso stesso, nel primo motivo relativo al vizio di motivazione, è privo della sintesi omologa al quesito di diritto (per tutte, Cass. n. 2694/2008), e nel secondo presenta un quesito del tutto apodittico ed estraneo alla fattispecie concreta (chiede il Ministero se debba tenersi conto del comportamento delle parti e della complessità dell’iter processuale, desumibili dagli atti di causa) (al riguardo, Cass. S.U. n. 26020 del 2008).

Il tenore della decisione richiede che siano compensate le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale; dichiara compensate le spese del presente giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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