Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 04-03-2011) 18-04-2011, n. 15545 Attenuanti comuni danno lieve

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 18 dicembre 2009, ha parzialmente confermato, riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Distaccata di Imola del 25 giugno 2009 con la quale T.I.C., C.R.A. e S.B.I. erano stati condannati per il delitto di furto aggravato in concorso con altri due coimputati.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione:

a) T.I.C., che però ha depositato atto di rinuncia;

b) S.B.I., a mezzo del proprio difensore, lamentando:

l’inesistenza della prova del concorso nel commesso reato e la mancata concessione dell’attenuante del danno di speciale tenuità;

c) C.R.A., a mezzo del proprio difensore, lamentando la mancata ascrivibilità dei fatti nella forma del delitto tentato e la mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4.
Motivi della decisione

1. I ricorsi sono, all’evidenza, inammissibili.

2. Quanto al T. l’inammissibilità deriva dall’intervenuta rinuncia al ricorso per cassazione, effettuata secondo le modalità e i termini di cui all’art. 589 c.p.p..

3. Quanto al S. e al C. l’inammissibilità deriva, in primo luogo, dalla genericità dei motivi perchè entrambi i ricorrenti, nella loro illustrazione, non si discostano affatto da quanto già ha formato oggetto dei motivi di appello che sono stati disattesi dalla Corte territoriale.

Più in particolare, poi, per il S. il Giudice a quo ha già logicamente motivato sia sulla sussistenza del concorso nell’ascritto reato, derivando tale convincimento da quanto affermato dagli stessi imputati che hanno ammesso gli addebiti che sulla mancata concessione dell’attenuante del danno di speciale tenuità, esclusa correttamente, innanzitutto, in considerazione del valore della merce sottratta.

Inoltre, nella specie, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente sul punto delle condizioni economiche della parte offesa può notarsi, sulla scorta della pacifica giurisprudenza di legittimità (v. di recente Cass. Sez. 2, 29 febbraio 2008 n. 29475), come tale valutazione si traduca in un giudizio di mero fatto, incensurabile in questa sede: per l’applicazione o il diniego della attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, quando il valore della cosa di per sè considerato non escluda nè connoti decisamente la speciale tenuità del danno, è solo allora corretto indagare sulla situazione economica della persona offesa dal reato.

Il che è quanto posto in essere dalla Corte di Appello nell’impugnata sentenza.

Quanto al C. non ha, a sua volta, pregio la contestazione circa la mancata imputabilità del fatto a livello di mero tentativo piuttosto che di reato consumato, in quanto, come già accertato dai Giudici del merito, la refurtiva era stata scoperta allorquando era stata già caricata sull’autovettura con la quale gli imputati si erano portati in loco per sottrarre i beni dal centro commerciale.

Sulla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4 valgono, poi, le medesime considerazioni già dianzi espresse per il coimputato S..

4. L’inammissibilità dei ricorsi determina, in definitiva, la condanna dei ricorrenti ciascuno al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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