Cons. Stato Sez. V, Sent., 14-04-2011, n. 2310 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

se parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Preso atto che:

a) oggetto del presente giudizio è la sentenza del T.a.r. Campania, sez. VIII, n. 25891, depositata il 25 novembre 2010 e non notificata, che ha respinto l’impugnativa avverso un provvedimento di esclusione da una gara di appalto di lavori pubblici;

b) che il ricorso in appello è stato notificato il giorno venerdì 28 febbraio 2011 e depositato il successivo giorno 11 marzo;

Ritenuto che:

a) a mente del combinato disposto degli artt. 92, co. 3, e 119, co. 2 e 17, c.p.a. il termine lungo per appellare è di tre mesi decorrenti dal deposito della sentenza di primo grado;

b) a mente dell’art. 155, co. 2, c.p.c. i termini espressi in mesi o anni sono computati ex nominatione dierum e non ex numerazione dierum verificandosi la scadenza del termine nel giorno del mese o dell’anno corrispondente a quello del mese o dell’anno iniziale (ancorché bisestile) e fatta salva la proroga in caso di scadenza in giorno festivo e l’aggiunta del periodo feriale (cfr. ex plurimis Cass., sez. trib., n. 15530 del 2004; n. 8850 del 2003; n. 3773 del 2001; sez. un. n. 1547 del 1989);

c) che la disposizione richiamata ( art. 155 c.p.c.) è da sempre ritenuta estensibile al processo amministrativo (sin da Cons. St., ad. plen. 3 dicembre 1980, n. 51, da ultimo, ex plurimis, sez. IV, 27 dicembre 2006, n. 7865), e che tale applicazione è stata confermata dall’art. 39, co.1, c.p.a. applicabile ratione temporis;

c) non sussistono le condizioni per la concessione del beneficio dell’errore scusabile, come richiesto dalla difesa della ricorrente, in base a quanto stabilito dalla norma sancita dall’art. 37 c.p.a. come rigorosamente interpretata dall’adunanza plenaria di questo Consiglio (n. 3 del 2010);

Considerato, pertanto, che l’appello è irricevibile in quanto notificato il 28 febbraio, oltre il termine perentorio individuato nel giorno venerdì 25 febbraio 2011.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto:

a) dichiara irricevibile l’appello e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza;

b) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *