Cass. civ. Sez. I, Sent., 12-07-2011, n. 15244 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente depositato, D.S.A. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Napoli dell’11-7-2007, che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso, volto ad ottenere equa riparazione per irragionevole durata di procedimento, per intervenuta decadenza L. n. 89 del 2001, ex art. 4.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il ricorrente ha depositato memoria per l’udienza.
Motivi della decisione

Il ricorso, al riguardo, va rigettato.

Il procedimento presupposto si è sviluppato prima davanti al pretore del lavoro, successivamente davanti al TAR e al Consiglio di Stato (definito con sentenza n. 623/2005) e, ancora, con giudizio di ottemperanza davanti al Consiglio di Stato (sentenza del 5/4/2006), seguito dalla nomina di un commissario ad acta.

La Corte di Appello ha dichiarato inammissibile la domanda, per essere trascorsi più di sei mesi dalla prima sentenza del Consiglio di Stato. Il ricorrente, escludendo ogni decadenza, sostiene che il termine decorrerebbe dalla data in cui il commissario ad acta ha dato attuazione al giudicato.

Questa Corte si è pronunciata a sezioni unite (Cass. S.u. n. 27365/09), escludendo il carattere unitario del giudizio di cognizione davanti al giudice amministrativo e di quello di ottemperanza, cosi come del giudizio di cognizione davanti al giudice ordinario e di quello di esecuzione.

E’ bensì vero che, contrariamente a quanto affermato nel decreto (e in tal senso ne va modificata la motivazione), anche per il giudizio di ottemperanza poteva chiedersi l’indennizzo (al riguardo, Cass. S.U. n. 27365/09, già indicata), ma anche relativamente a tale giudizio era decorso il termine semestrale, non essendo al contrario giurisdizionale l’attività del commissario ad acta.

Non si ravvisa alcun contrasto della predetta sentenza delle S.U. di questa Corte con la CEDU, come ipotizza in memoria il ricorrente, ove si consideri che il soggetto danneggiato potrebbe proporre ricorso, entro il termine decadenziale, con riferimento al procedimento di cognizione davanti al giudice amministrativo, ed un altro parimenti tempestivo, con riguardo al giudizio di ottemperanza.

Va infine precisato che , per giurisprudenza consolidata (per tutte, Cass. n. 1101/10), anche nei procedimenti di equa riparazione per irragionevole durata di procedimento, vale il principio della soccombenza e della condanna alle spese.

Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 900,00 oltre le spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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