Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 03-03-2011) 18-04-2011, n. 15544

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. D.G.A. ricorre contro sentenza della Corte di Ancona, che ne ha confermato la condanna ad a. 2 di reclusione ed Euro 200 di multa per il furto di 2500 Euro e di preziosi del valore di 5000 Euro, commesso nell’abitazione di P.A. che, dopo la denuncia di furto, vistane la foto pubblicata su quotidiano, quale indagata per reato analogo, ne effettuava ricognizione personale in termini di legge.

Il ricorso (Avv. T. Rossoli) afferma: "1) l’esponente andava mandata assolta ai sensi dell’art. 530 cv. o comunque ai sensi dell’art. 129 c.p.p." perchè l’unico elemento a carico consiste nel riconoscimento fotografico da parte della donna anziana; 2) la Corte ha omesso di applicare la continuazione con riferimento a sentenza 260/04 stessa Corte, "stante il medesimo modus operandi ed il ristretto spazio temporale di commissione di fatti delittuosi, dovendosi gli stessi ritenere commessi per un medesimo disegno criminoso". 2. Il ricorso è inammissibile.

Sotto entrambi i profili pone questioni manifestamente infondate e di merito.

Travisa che al riconoscimento dell’immagine della persona sul quotidiano è seguita ricognizione formale e che gli apprezzamenti circa la valenza dell’indizio e soprattutto della prova tipica, in assenza di vizi rituali, sono per se stessi sottratti a questa Corte.

Il secondo motivo chiede diversa valutazione del modus operandi e del ristretto spazio temporale di commissione di fatti delittuosi, per ritenere in questa sede la continuazione, travisando che deve dimostrarsi che nello stesso momento storico l’agente deve aver formulato l’unico disegno criminoso dei diversi fatti costitutivi di reato, sicchè è incensurabile la valutazione dei Giudici di merito di ritenere le modalità di tali fatti invece dimostrative di tendenza a delinquere, quindi di una scelta esistenziale, non di singole azioni.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e dalla somma di Euro 500 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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