Cons. Stato Sez. V, Sent., 14-04-2011, n. 2309 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in epigrafe, il comune di Roma ha chiesto la riforma della sentenza del Tar del Lazio n. 3154/03 con la quale sono stati accolti i gravami proposti dai signori C..

Assume l’Amministrazione Comunale, che il Giudice di prime cure avrebbe errato nel non dichiarare i ricorsi inammissibili per intervenuta acquiescenza e per difetto d" interesse, e per non averli comunque rigettati nel merito attesa l’infondatezza delle censure dedotte.

Si sono costituiti in giudizio i signori C. i quali,in via preliminare, hanno riproposto nell’odierna sede l’istanza di perenzione quinquennale del ricorso già a suo tempo avanzata,ed hanno quindi contestato la fondatezza nel merito del ricorso stesso chiedendone il rigetto.

È altresì intervenuto ad adiuvandum il Consorzio M., chiedendo l’accoglimento del gravame proposto dal Comune di Roma.

Alla pubblica udienza del 22 febbraio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Motivi della decisione

1- L’istanza di perenzione ultraquinquennale del ricorso, proposta in questa sede dagli appellati, va disattesa.

Come risulta dagli atti di causa, il Comune di Roma ha depositato l’odierno appello in data 31.12.2003, avanzando istanza di fissazione dell’udienza in data 10 gennaio 2004, unitamente alla richiesta di sospensione della pronuncia di primo grado.

Con ordinanza n. 638 del 10 febbraio 2004, la Sezione ha delibato positivamente la richiesta misura cautelare.

Quindi, il 23 settembre 2004 il Comune di Roma ha depositato istanza di prelievo.

Successivamente, nell’assenza di ulteriori atti, gli appellati in data 15.01.09 hanno chiesto che, ai sensi della L. 21.07.200 n. 205, venisse dichiarata la perenzione ultraquinquennale del ricorso.

Per quanto sopra, in data 21 ottobre 2009, è stato notificato a cura della segreteria apposito avviso, facendo onere all’appellante di presentare nuova istanza di fissazione dell’udienza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 della L. 21.07.2000 n. 205 (modificativo dell’ultimo comma della L. 6.12.1971, n. 1034).

A fronte del predetto avviso il Comune di Roma, in data 12 novembre 2009, ha depositato istanza di fissazione dell’udienza, a cui pertanto è stato dato seguito.

Diversamente da quanto ritenuto dagli appellati, infatti, il decorso di cinque anni dalla data di deposito del ricorso non produce l’automatica perenzione, ma comporta viceversa che a cura della segreteria sia notificato " apposito avviso in virtù del quale è fatto onere alle parti ricorrenti di presentare nuova istanza di fissazione dell’udienza…. entro sei mesi dalla data di notifica dell’avviso medesimo." La perenzione si compie con l’inutile decorso del termine per presentare nuova istanza di fissazione di udienza.

Nella specie, la segreteria ha provveduto a notificare l’avviso di cui al richiamato art. 9 della L. 205/2000, ed il Comune di Roma si è tempestivamente attivato presentando nel termine di sei mesi dalla notifica nuova istanza di fissazione dell’udienza.

Per quanto sopra, l’istanza degli appellati va disattesa siccome priva di fondamento.

2- Ai fini del decidere, risulta necessario acquisire una documentata relazione per conoscere:

a- quale fosse la destinazione urbanistica dell’area di proprietà dei signori C. e la sua specifica potenzialità edificatoria, prima e dopo la variante adottata dal Comune con la delibera Consiliare n. 3372 del 31.07.1978 (poi approvata dalla Giunta Regionale con delibera n. 4777/1983);

b- quale fosse la destinazione urbanistica e la specifica potenzialità edificatoria della medesima area prima e dopo il piano particolareggiato di esecuzione n. 44, adottato dal Commissario con delibera n. 314 dell’ 8.10.1993 ed approvato con delibera Consiliare n. 126 del 24.06.1998;

c- se le disposizioni del predetto piano particolareggiato costituiscano o meno mera e puntuale esecuzione delle previsioni contenute nella variante, per ciò che attiene l’area dei signori C.;

d- quale sia la specifica normativa che definisce il " lotto intercluso ", producendone copia conforme,e se l’area in questione sia o meno da considerare tale.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, parzialmente pronunciando:

– respinge l’istanza degli appellati di perenzione ultraquinquennale dell’odierno ricorso in appello;

– rinviata ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese, ordina al dirigente responsabile del dipartimento VI pianificazione urbanistica piani particolareggiati del Comune di Roma, di depositare presso la segreteria della stessa Sezione, i documentati chiarimenti specificati in motivazione.

Assegna a tal fine il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente sentenza.

Fissa per l’ulteriore trattazione del ricorso, l’udienza del 21 ottobre 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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