Cass. civ. Sez. I, Sent., 12-07-2011, n. 15243 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

el secondo motivo del ricorso.
Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente depositato, la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI nonchè il MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE, impugnavano il decreto della Corte d’Appello di Caltanissetta del 19- 05-2007, che aveva condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di somma in favore di D.V.G., quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto presupposti del danno da irragionevole durata, nonchè durata del procedimento. Non svolge attività difensiva il D.V..
Motivi della decisione

Quanto ai presupposti del risarcimento, va precisato che il Giudice a quo ha correttamente applicato la CEDU nonchè la L. n. 89 del 2001, art. 2 e si è sostanzialmente richiamato alla giurisprudenza di questa Corte che, riconosce la sussistenza di danno non patrimoniale, nell’oggettiva durata irragionevole del procedimento, salvo indicazioni specifiche che devono essere fornite dall’Amministrazione; è pure onere della P.A. provare eventuali profili di complessità della procedura ed eventualmente individuare periodi di tempo da porre a carico delle parti, a causa del loro comportamento (per tutte, Cass. S.U. n. 1338/04).

Va invece accolto il ricorso in punto durata del procedimento: il Giudice a quo non ha correttamente considerato il periodo di ragionevole durata del procedimento, quella eccedente e non ha determinato il danno morale in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 8.800,00; per un periodo di 8 anni e 9 mesi, con riferimento a tutto il procedimento, senza considerare la durata ragionevole di 3 anni, da non computarsi nella determinazione del risarcimento stesso) (per tutte, Cass. n. 8658/05).

Va cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, può procedersi ad una condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno per l’importo di Euro 5.750,00, escludendo il triennio di ragionevole durata.

Il tenore della decisione richiede che le spese del giudizio di merito e di quello presente siano compensate.
P.Q.M.

La Corte accoglie in parte qua il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e condanna l’amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro.

5.750,00 per indennizzo, con interessi legali dalla domanda; compensa le spese del giudizio di merito e del presente giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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