Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 03-03-2011) 18-04-2011, n. 15543 Decreto di citazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – C.M. ricorre contro sentenza del Tribunale di Trapani, che ha confermato la sua condanna ad Euro 250 di multa e risarcimento dei danni, liquidati in Euro 300, per ingiuria continuata rivolta a S.G., che aveva nei suoi confronti proposto ricorso immediato al Giudice di pace di Castellammare del Golfo.

Il ricorso denuncia violazione D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 30 e di legge penale per mancata dichiarazione di improcedibilità. Spiega che l’udienza fissata con decreto dal Giudice di pace in data 1.12.05 era rinviata preliminarmente al 9.2.06, per legittimo impedimento dell’imputata. In tale data non comparivano la persona offesa ed il suo procuratore speciale ed il Giudice disponeva ulteriore rinvio all’1.6.06, ma non per legittimo impedimento del difensore, come affermava in sentenza. L’1.6.06 la Difesa dell’imputato eccepiva improcedibilità ai sensi dell’art. 30 cit., viepiù che l’1.12.05 era stata disposta notifica d’avviso ai sensi dell’art. 420 ter c.p.p., comma 1 all’imputata, quindi con rinvio a nuovo ruolo e l’udienza fissata il 9.2.06 era da ritenersi la prima (Cass. Sez. 5, 3.6.04 e 6, 11.5.95), nella quale la parte ricorrente non era comparsa. L’imputata aveva dunque riacquistato interamente i diritti non espressamente esclusi da precise disposizioni normative (Cass., 2.3.94; Cass. Sez. 6, 20.04.04 – 21.05.04 n. 23753; Sez. 6, 16.12.96 – 2401.97, n. 498).

2 – Il ricorso è infondato.

Risulta decisivo che la parte ricorrente nulla abbia obiettato al rilievo d’impedimento a comparire di parte offesa all’udienza del 9.2.06 ed abbia sollevato eccezione l’1.6.06, cioè nell’udienza in cui risulta instaurato e celebrato il processo avanti al Giudice di pace.

Il ricorso afferma bensì correttamente che il rinnovo della citazione dell’imputata, disposto all’udienza dell’1.12.05, significa rinvio a nuovo ruolo. Ma poi esclude che il nuovo rinvio, disposto il 9.2.06 con le stesse modalità per impedimento della parte ricorrente immediata, abbia la stessa valenza, sostenendo che l’udienza non poteva essere rinviata.

All’evidenza travisa sia di aver accettato le implicazioni del ripetuto provvedimento del Giudice, sia che la valutazione dello stesso Giudice al riguardo non è a posteriori censurabile, esattamente come nel caso in cui ha ritenuto l’impedimento legittimo dell’imputato.

Pertanto è impossibile dare ora per allora corpo al presupposto di fatto della sostenuta causa d’improcedibilità da rilevare all’udienza rinviata del 9.2.06, senza far grazia di tutto il ragionamento sulla valenza del rinvio con rinnovo della citazione.

In altri termini proprio l’argomento su cui poggia il ricorso paradossalmente conferma che il Giudice di pace ha correttamente disposto di procedere all’udienza dell’1.6.06.

Diversamente diviene ineludibile l’implicazione opposta del Tribunale che per prima udienza bisognerebbe intendere quella dell’1.12.05.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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