Cons. Stato Sez. V, Sent., 14-04-2011, n. 2308 Operazioni elettorali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’appello in epigrafe il Sig. W. ha chiesto la riforma della sentenza del T.R.G.A. sezione autonoma di Bolzano n. 229/2010, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto per l’annullamento dell’atto di proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale di Brunico adottato dall’ufficio centrale elettorale in data 15/05/2010, nonché per la correzione del risultato elettorale con conseguente proclamazione dell’elezione del candidato della lista n. 4 SVP, primo non eletto, alla carica di consigliere comunale.

In particolare il Giudice di prime cure ha dichiarato inammissibile il ricorso ritenendolo sfornito di un serio principio di prova a sostegno dei vizi dedotti e, sostanzialmente, basato su mere supposizioni ed illazioni non suscettibili di positiva considerazione.

Assume viceversa l’appellante di aver adeguatamente specificato – soprattutto nel primo mezzo di censura – i motivi di ricorso, e di aver indicato la natura dei vizi denunziati, circoscrivendo le doglianze alle sole schede dichiarate bianche e ai voti dichiarati nulli, e di non essersi limitato dunque ad affermare che il risultato elettorale era stato diverso da quello consacrato nei verbali.

Per tutti tre i motivi di ricorso, quindi, il ricorrente avrebbe fatto riferimento a fattispecie concrete.

Non si sono costituiti in giudizio né l’amministrazione né il controinteressato, benché formalmente intimati.

Alla pubblica udienza del 1° febbraio 2011, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Motivi della decisione

L’appello è infondato.

Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, le censure dedotte a sostegno del proposto gravame non risultano supportate da un oggettivo ed adeguato principio di prova. Col primo motivo, infatti, il ricorrente sostiene che sussisterebbe un "fondato motivo che durante le operazioni di scrutinio sia passato inosservato il segno tracciato sul simbolo della lista n. 4 Südtiroler Volkspartei a causa dello sfondo nero del simbolo stesso". Sennonché la doglianza non trova conforto in un principio di prova, ma si fonda solamente su supposizioni, non supportate da alcun indizio probatorio, non potendosi configurare tale la mera possibilità che lo stesso inconveniente accertato presso la sezione n. 5, si sia verificato in altre sezioni elettorali. Con il secondo motivo, poi, il ricorrente deduce che, secondo quanto "gli sarebbe stato riferito", in alcune sezioni sarebbero "state dichiarate nulle delle schede" e quindi, erroneamente, "non attribuiti i voti di lista alla lista n. 4, ove l’elettore abbia espresso voti di preferenza per più di quattro candidati della lista SVP". Ed anche in questo caso si tratta, all’evidenza, di mere supposizioni non fornite di alcun elemento di prova.

Né a miglior esito, come correttamente rilevato nella gravata sentenza, è destinato il terzo rilievo del ricorso, con cui si afferma che "in alcune sezioni sono state dichiarate nulle delle schede e quindi non sono stati attribuiti i voti di lista alla lista n. 4, ove l’elettore abbia espresso voti di preferenza per massimo quattro candidati della lista n. 4 SVP, non tracciando però alcun segno sul simbolo della lista prescelta". Si è, infatti anche qui in presenza di un’affermazione non suffragata da alcun elemento probatorio.

Per le ragioni esposte l’appello è infondato. Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione in giudizio da parte del comune di Brunico e del controinteressato.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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