Cass. civ. Sez. I, Sent., 12-07-2011, n. 15242 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L.P., L.A. e R.M., tutti quali eredi di L.A., ricorrono per cassazione, sulla base di tre motivi, avverso il decreto in data 21 giugno 2007, con il quale la Corte di appello di Roma ha rigettato la domanda di equa riparazione proposta da L.A. nei confronti del Ministero della giustizia per la violazione del termine ragionevole di durata di un giudizio promosso davanti al Tribunale di Napoli in data 19 marzo 1999 e definito con verbale di conciliazione dell’8 giugno 2005, sul presupposto che il ricorrente, avendo prodotto un verbale di conciliazione relativo ad un diverso giudizio, non aveva provato la fondatezza della propria domanda.

Il Ministero della giustizia non ha svolto difese.
Motivi della decisione

Con il primo motivo i ricorrenti deducono che, nel giudizio per equa riparazione da violazione del termine ragionevole di durata del processo, il ricorrente ha la facoltà e non l’obbligo di produrre documenti e che la Corte d’appello, qualora ritenga indispensabile l’acquisizione di documenti deve farne richiesta al giudice dinanzi al quale si è svolto il processo presupposto. Con il secondo motivo i ricorrenti si dolgono che i giudici di appello non si siano pronunciasti sul merito della domanda relativa all’accertamento della violazione del termine ragionevole di durata.

Con la terza ed ultima censura si denuncia la violazione degli standard Europei in ordine alla determinazione della durata non ragionevole del giudizio e alla quantificazione dell’indennizzo.

Osserva il collegio che è fondato il primo motivo, restando assorbiti gli altri due, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’oggetto della domanda è individuabile nella richiesta di accertamento della violazione, rispetto alla quale l’onere della parte istante è limitato alla semplice allegazione dei dati relativi alla sua posizione nel processo (data iniziale, data della definizione, eventuale articolazione nei diversi gradi) e non anche alla produzione degli atti posti in essere nel processo presupposto (Cass. 2004/19084; 2005/21093; 2010/16836).

Il decreto impugnato deve essere dunque cassato in ordine alla censura accolta e, poichè sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va rinviata ad altro giudice, che si individua nella Corte di appello di Roma in diversa composizione, che, attenendosi al principio in precedenza enunciato, provvederà a stabilire se il processo abbia avuto o meno durata ragionevole e, nel caso negativo, a determinare il periodo di durata non ragionevole, per poi procedere alla conseguente liquidazione dell’indennizzo alla luce dei parametri CEDU e della giurisprudenza di questa Corte. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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