Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 03-03-2011) 18-04-2011, n. 15542

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Milano, con sentenza dell’8 febbraio 2010, ha riformato la sentenza del Giudice di pace di Milano del 10 aprile 2007 che aveva condannato A.G. per il delitto di diffamazione in danno di D.M. e lo ha, al contrario, assolto perchè il fatto non sussiste, revocando, inoltre, la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte lesa, costituita parte civile,a mezzo del proprio difensore, il quale lamenta quale unico motivo la contraddittorietà e illogicità della motivazione con riferimento alla e-mail attraverso la quale si era verificata la lamentata diffamazione nonchè al contenuto di una deposizione testimoniale.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è da accogliere avendo il Giudice d’appello errato nel non ravvisare carattere diffamatorio in quanto posto in essere dall’imputato A..

2. In primo luogo, nessun dubbio sulla natura diffamatoria delle espressioni adoperate nella e-mail inviata dall’ A. alla M. e su ciò concorda anche il Giudice a quo che afferma come l’Amministratrice condominiale D. fosse accusata, nel suddetto scritto, di portare avanti una gestione nell’esclusivo proprio interesse e in combutta con imprese appaltatrici di lavori condominiali (v. pagina 2 della motivazione).

Ove, al contrario, il Tribunale ha errato è nel non aver riconosciuto un effetto diffamatorio alla e-mail a cagione della pretesa mancata sua divulgazione.

In primo luogo, però, l’e-mail risulta inviata non solo a M. L. ma anche al marito L., come chiaramente ricavabile dalla sua intestazione: "Carissimi L. e L.".

Secondariamente, il contenuto di tale missiva era stato sicuramente letto anche dal marito della destinatala, come ricavabile dalla deposizione testimoniale da quest’ultima resa all’udienza del 23 aprile 2008 avanti il Giudice di prime cure.

In diritto questa volta, si osserva come nella materia della diffamazione la giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo, Cass. Sez. 5^ 15 luglio 2010 n. 36602) abbia posto in evidenza che il requisito della comunicazione con più persone possa ritenersi integrato anche "non simultaneamente", ossia parlando in tempi diverse con due persone (v. Cass. Sez. 5^ 21 dicembre 2000 n. 6920) e comunque anche solo parlando con una persona affinchè questa ripeta la notizia diffamatoria ad altri che poi effettivamente la ricevano (v. Cass. Sez. 5^ 16 giugno 2004 n. 31728) oppure parlando ad alta voce affinchè altri, non direttamente partecipi alla conversazione tuttavia ascoltino (v. Cass. 6 ottobre 1981 n, 10263) e, infine, che a formare il numero delle persone diverse dal destinatario possa concorrere anche un congiunto sia del diffamante che del diffamatore (v. Cass. Sez. 5^ 3 maggio 1985 n. 5267).

Il nucleo comune di tutte le fattispecie appena richiamate è, dunque, nel fatto che in tanto si realizza il connotato tipico della diffamazione, ossia la diffusività della notizia denigratoria, in quanto questa raggiunga in concreto un numero di persone superiore alla unità, posto che diversamente, il colloquio fra due soggetti privati a proposito di terzi rimane, di regola, oggetto del prevalente interesse alla riservatezza delle comunicazioni costituzionalmente garantito.

3. Il ricorso va, in conclusione, accolto dovendosi procedere all’annullamento dell’impugnata sentenza agli effetti civili, con rinvio, ai sensi dell’art. 622 c.p.p., al Giudice civile competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio al Giudice civile competente per valore in grado di appello.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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