Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 12-07-2011, n. 15241 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo Regolamento di giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In data 31.3.2005 Provincia di Firenze e soc. Ataf & Li.Nea coop. a r.l. stipularono contratto di servizio per la gestione di trasporto pubblico locale nel lotto 1 Area Metropolitana e nell’ambito delle disposte proroghe venne approvato dalla Giunta Provinciale uno schema di integrazione tariffaria rispetto alla tariffa in atto nel regime del contratto. A seguito della riduzione dei trasferimenti statali dallo Stato alla Regione Toscana ( D.L. n. 78 del 2010 conv. in L. n. 122 del 2010), la Regione escluse i trasferimenti per l’anno 2011 anche per il T.P.L. gestito dalla Provincia di Firenze disponendo che si imponessero alle Imprese contraenti, per l’anno 2010, gli obblighi di servizio di cui al Reg CE 1370/2007. La soc. ATAF & LI.NEA, preso atto dell’obbligo imposto, richiese immediate "compensazioni" alla luce della perdita di esercizio correlata alla predetta imposizione ed impugnò innanzi al TAR per la Toscana l’atto di imposizione dell’obbligo stesso chiedendo il riconoscimento delle dedotte compensazioni. Nel giudizio così radicato (recante n. RG. 1847/2010) si è costituta l’Amministrazione Provinciale eccependo, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del G.A. ed il TAR adito, respinta l’istanza di misura cautelare della società, con ordinanza 1.12.2010 ha assegnato termine per proporre regolamento ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 10, regolamento che la A.P. di Firenze ha proposto con ricorso del 30.12.2010 resistito da controricorso 5.2.2011 della soc. ATAF & LI.NEA (e non dal Comune).

Designato ex art. 380 bis c.p.c., il relatore nella relazione depositata il 5.5.2011 ha osservato come fosse indiscutibile la fondatezza delle ragioni espresse dalla ricorrente A.P. fiorentina, dovendosi dare seguito alla più recente, ma ferma, giurisprudenza delle Sezioni Unite in ordine alla giurisdizione del giudice ordinario a conoscere delle controversie che contrappongano Regione o Provincie delegate ed Imprese esercenti il T.P.L. e che abbiano ad oggetto la spettanza alle Imprese di contributi di esercizio (nelle varie forme, standardizzate od effettive) o di compensazioni per obblighi di servizio (alla stregua delle previsioni delineate dalla Legge Statale n. 422 del 1997 ed attuate dalle norme regionali) e la valutazione della legittimità degli atti che tali contributi o compensazioni abbiano determinato.

Nella relazione si citano, quindi, tra le più recenti pronunzie delle S.U., le decisioni n. 14813 del 2009 (relativa alla Provincia di Firenze), nn. 13338 e 22621 del 2010 (afferenti la Regione Calabria), nn. 397/8/9 e 5168 del 2011 (relative alla Regione Veneto).

In particolare, si sostiene nella relazione che alla affermazione della giurisdizione del G.O. devesi pervenire, alla stregua dei più recenti pronunziati, anche in relazione al periodo regolato dal contratto di servizio, contratto contenente previsione di compensazioni correlate alle disponibilità accreditate alla Regione e finalizzate ad attuare le erogazioni di cui al D.Lgs. n. 422 del 1997, art. 3, lett. e). Infatti anche con riguardo a tali corrispettivi la contestazione, limitata ai presupposti di erogazione e non attingente la struttura della convenzione, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, come, in relazione alle controversie sulla entità dei contributi e dei corrispettivi nelle convenzioni-contratto, ripetutamente affermato dalle Sezioni Unite.

Con riguardo,poi, alla determinazione di detti corrispettivi non si scorge la plausibilità della ipotesi del valore assorbente delle anomale "scelte di composizione tariffaria" di cui parla diffusamente in controricorso la difesa dell’Impresa per accreditare la tesi della discrezionalità amministrativa sottostante l’impugnato atto dirigenziale 3204/2010: nell’ipotesi, adombrata dall’Impresa, di un deficit di regolamentazione del contratto dì servizio rispetto ai contenuti precettivi delle norme nazionali e comunitarie, non vi è spazio alcuno per predicare l’annullamento in G.A. dell’atto di imposizione dell’obbligo sol perchè la compensazione prevista ( in totale di Euro 14.083.820,25 oltre IVA) sia ritenuta inadeguata, venendo in rilievo, ai fini della giurisdizione, il reale "bene della vita" prospettato, che è quello del conseguimento delle esatte (e maggiori) compensazioni che, a detta della Impresa, sono "imposte" dal Reg. CE 1370 del 2007 art. 5, comma 5 e che pertanto spettano o non spettano, alla stregua delle norme invocate, in una prospettiva di oggettiva parametrazione alle risorse finanziarie statali e regionali disponibili che lascia fuori ogni ipotesi di discrezionalità.

Conclude quindi la relazione che appare frutto di inammissibile inversione logica affermare (pag. 14 controricorso) che a fronte della domanda principale di annullamento dell’atto dirigenziale impositivo dell’obbligo di servizio la richiesta di adeguamento della compensazione sarebbe passibile di cognizione meramente incidentale.

Le parti hanno depositato memorie finali.

OSSERVA:

Ritiene il Collegio che la proposta contenuta nella relazione, della quale si sono dianzi riportati i passaggi argomentativi, merita di essere pienamente condivisa e che di contro non abbia fondamento la prospettazione articolata nella memoria finale di ATAF & Li.NEA. per la quale, pur persuasiva essendo la relazione in ordine alla attribuzione al G.O. delle questioni afferenti la determinazione delle esatte compensazioni dovute alla stregua delle direttive CE, non potrebbe che permanere in capo al G.A. la domanda di annullamento proposta con il ricorso n. R.G. 1847 del 2010.

La lettura del ricorso al TAR per la Toscana, infatti, persuade del fatto che dalla ricorrente non si è in alcun modo contestata la facoltà della intimata Provincia di imporre l’obbligo di servizio della protrazione per l’ultimo trimestre 2010 del TPL su gomma ma si è solo censurata, per violazione dei parametri posti dal Reg.

1370/2007/CE, l’entità della "compensazione" determinata (pari ad Euro 14.056.013,35): come esattamente notato dalla A.P. fiorentina in controricorso e memoria, l’unico bene della vita prospettato in ricorso innanzi al G.A., e quindi l’effettivo petitum sostanziale dedotto, è la richiesta di una esatta e congrua determinazione delle compensazioni spettanti, censurandosi l’atto di imposizione soltanto nella parte in cui ha liquidato compensazioni ritenute illegali (ed inique sul piano della tenuta del bilancio della società di TPL).

Su tali premesse qualificatone, coerenti con il costante indirizzo di queste Sezioni Unite (ex multis, e da ultimo, nn. 3165 del 2011, n. 2867 del 2009 e n. 12378 del 2008), devesi pertanto dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere dell’intera domanda quale proposta nel ricorso pendente innanzi al TAR Toscana e quindi rimettere le parti innanzi al Tribunale ordinario competente. Le spese del presente regolamento si regolano secondo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.

Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rimette le parti innanzi al tribunale ordinario competente; condanna la soc. ATAF & LI.NEA coop. a r.l. a pagare alla Provincia di Firenze per spese di giudizio la somma di Euro 5.200 (di cui Euro 200 per esborsi) oltre accessori di legge e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *