Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 03-03-2011) 18-04-2011, n. 15541

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 16 novembre 2009, ha confermato la sentenza del Tribunale di Pisa del 4 marzo 2008 con la quale H.R. alias Z.D. era stata condannata per il delitto di furto aggravato.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo del proprio difensore, lamentando:

a) l’illogicità della motivazione in merito alla pena in concreto applicata ritenuta eccessiva;

b) la erronea condanna dell’imputata al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile.
Motivi della decisione

1. Deve sicuramente procedersi all’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza.

2. Invero, se da un lato il ricorso dell’imputata non è inammissibile nè si evidenziano in maniera manifesta elementi idonei al proscioglimento della stessa nondimeno la fattispecie criminosa addebitata all’imputata risulta essere ormai estinta per prescrizione.

Ecco quindi che, applicando i termini di cui agli artt. 157 e 161 c.p. deve affermarsi la prescrizione, intervenuta dopo la decisione di secondo grado, del reato ascritto all’imputata H.R. e alla data del 2 luglio 2010 con il consequenziale annullamento senza rinvio dell’impugnata decisione.

3. Il ricorso deve essere, viceversa, rigettato quanto agli effetti civili dell’impugnata sentenza e più in particolare quanto alla condanna dell’imputata al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile costituita.

Il rigetto dell’appello dell’imputata determinò, senz’altro, la sua soccombenza, giustificando la censurata statuizione sulle spese processuali a favore delle parti civili, peraltro correttamente limitata dalla Corte territoriale a quelle del grado di appello.

Nel processo penale, infatti, l’onere della rifusione delle spese giudiziali sostenute dalla parte civile è collegato alla soccombenza e pertanto, nel giudizio di impugnazione, all’interesse della persona offesa o danneggiata a far valere i propri diritti in contrasto con i motivi proposti dall’imputato; interesse che va ravvisato in funzione del pregiudizio che possa derivare alla parte civile dall’accoglimento del gravame (v. di recente Cass. Sez. 2, 5 febbraio 2009 n. 8015).
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato e estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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