T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 14-04-2011, n. 523 Motivazione dell’atto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato in data 17.9.2010 e depositato in data 27.9.2010, la ricorrente cooperativa impugnava l’epigrafato Decreto n. 56 del 15 luglio 2010, con il quale il Presidente dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro aveva dichiarata la decadenza dalla concessione demaniale marittima, già assentita con la licenza n. 21 del 28.10.2009 per la durata di anni quattro, per il periodo dal 1.9.2009 al 31.8.2013, con riferimento al manufatto demaniale marittimo iscritto al n. 29 del Mod. 23/D in catasto al Fg. 38 del Comune censuario di Crotone p.lla 297, sito presso il Porto Vecchio di Crotone, della superficie complessiva di mq. 517,45, allo scopo di adibirlo a deposito, lavorazione, conservazione, refrigerazione e vendita di pesce, previa realizzazione di lavori di ristrutturazione, quali spicconatura degli intonaci interni ed esterni, rifacimento pavimentazione, rifacimento della copertura con capriate in acciaio, realizzazione di impianto idrico, realizzazione di impianto fognario da allacciare alla rete comunale, realizzazione di un bagno con antibagno, realizzazione di più ingressi, realizzazione di impianto elettrico.

Il provvedimento risultava motivato, in particolare, in relazione all’accertata non conformità dei lavori di ristrutturazione eseguiti rispetto alle previsioni della detta licenza n. 21 del 2009, soprattutto a causa della installazione di celle frigorifere e della demolizione delle muratura di tamponamento.

A sostegno del proprio ricorso, deduceva:

1) violazione dell’art. 7 e segg. della legge n. 241/1990 e s.m. ed i.;

Non sarebbero state adeguatamente valutate le argomentazioni svolte dalla parte ricorrente nella nota del 20.4.2010, intese ad evidenziare, in particolare, che le due celle frigorifere installate sarebbero perfettamente compatibili con la destinazione della conservazione e commercializzazione del pesce, soprattutto se si tiene conto che, con successiva nota del 6.5.2010, l’Autorità Portuale avrebbe espressamente riconosciuto che le celle frigorifere sarebbero state installate dal Comune e ne avrebbe disposto l’acquisizione al demanio marittimo, senza corrispettivo.

2) eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione;

Non sarebbe stato acquisito il parere del Genio Civile Opere Marittime di Reggio Calabria, come previsto dal Regolamento della Navigazione Marittima.

3) eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti;

Non vi sarebbe stato mutamento della destinazione d’uso dei locali, giacchè sarebbero stati correttamente riportati alla destinazione di vendita del pesce cui erano già adibiti, prima di versare nello stato di fatiscenza in cui l’avrebbe rilevato la ricorrente cooperativa.

4) violazione dell’art. 47 c.n. ed eccesso di poter per violazione dei principi di irragionevolezza, proporzionalità e solidarietà;

Il provvedimento assunto avrebbe natura discrezionale e non vincolata, per cui, nella specie, mancherebbe una valutazione condotta alla stregua dei criteri di ragionevolezza, proporzionalità e solidarietà.

5) eccesso di potere per sviamento di potere.

La conduzione globale dell’azione amministrativa non sarebbe coerente con le finalità previste dall’art. 47 c.n.

Concludeva per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.

Con atto depositato in data 17.10.2010, si costituiva formalmente l’intimata "Autorità Portuale di Gioia Tauro" e, con memoria depositata in data 17.1.2011, precisava che, all’esito del sopralluogo del giorno 11 marzo 2010, condotto dall’Autorità Portuale di concerto con la Capitaneria di Porto di Crotone, in relazione ai locali per cui è causa, emergeva, come attestato dal relativo verbale, corredato di documentazione fotografica, che i lavori in corso eccedevano quanto previsto nella licenza n. 21/2009 del 28 ottobre 2009, per cui l’amministrazione resistente, comunicato, con nota prot. 4407 U/10 AAMM del 29.3.2010, l’avvio del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 7 e ss. della legge n. 241/1990 ed art. 47 cod. nav., si determinava con l’epigrafato Decreto n. 56/2010 del 15 luglio 2010, con cui dichiarava la decadenza dalla concessione assentita con licenza n. 21/ 2009 e, contestualmente, ingiungeva all’odierna ricorrente il rilascio dell’immobile, libero da attrezzature, suppellettili nonché la consegna delle chiavi delle porte di accesso entro dieci giorni dalla notifica.

Concludeva per il rigetto del ricorso, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese.

Con memoria depositata in data 21.1.2011, parte ricorrente contestava le argomentazioni svolte dalla difesa dell’Autorità Portuale e, con memoria depositata in data 2.2.2011, evidenziava che l’altro addebito, inerente la pretesa demolizione della muratura di tamponamento, non assumerebbe, nel contesto delle obbligazioni previste, connotati di gravità tale da comportare l’irrogazione delle sanzioni applicate, in violazione del principio di proporzionalità. Evidenziava l’omessa acquisizione del parere dell’Ufficio del Genio Civile Marittimo (ora Struttura S.I.I.T.), la cui acquisizione sarebbe stata necessaria, in base al principio del "contrarius actus".

Alla pubblica udienza del 24 febbraio 2011, il ricorso passava in decisione.
Motivi della decisione

1. Viene impugnato l’epigrafato Decreto n. 56 del 15 luglio 2010, con il quale il Presidente dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro ha dichiarato la decadenza dalla concessione demaniale marittima, già assentita, in capo alla ricorrente società cooperativa, con la licenza n. 21 del 28.10.2009, per la durata di anni quattro, per il periodo dal 1.9.2009 al 31.8.2013, in relazione al manufatto demaniale marittimo, iscritto al n. 29 del Mod. 23/D in catasto al Fg. 38 del Comune censuario di Crotone p.lla 297, sito presso il "Porto Vecchio" di Crotone, della superficie complessiva di mq. 517,45, allo scopo di adibirlo a deposito, lavorazione, conservazione, refrigerazione e vendita di pesce, previa realizzazione di lavori di ristrutturazione, quali spicconatura degli intonaci interni ed esterni, rifacimento pavimentazione, rifacimento della copertura con capriate in acciaio, realizzazione di impianto idrico, realizzazione di impianto fognario da allacciare alla rete comunale, realizzazione di un bagno con antibagno, realizzazione di più ingressi, realizzazione di impianto elettrico.

Il provvedimento risulta motivato, in particolare, sull’accertata eccedenza dei lavori eseguiti rispetto alle previsioni di cui alla detta licenza n. 21 del 2009, soprattutto a causa della installazione di celle frigorifere e della demolizione delle muratura di tamponamento, come attestato dal verbale, corredato di documentazione fotografica, redatto all’esito del sopralluogo del giorno 11 marzo 2010, condotto dall’Autorità Portuale di concerto con la Capitaneria di Porto di Crotone.

1. Con il primo motivo, parte ricorrente deduce che, nel caso di specie, non sarebbero state adeguatamente valutate le argomentazioni svolte nella nota del 20.4.2010, resa in sede partecipativa, al fine di evidenziare, in particolare, che le due celle frigorifere installate sarebbero perfettamente compatibili con la destinazione della conservazione e commercializzazione del pesce, soprattutto se si tiene conto che, con successiva nota del 6.5.2010, l’Autorità Portuale avrebbe espressamente riconosciuto che le celle frigorifere sarebbero state installate dal Comune e che di esse sarebbe stata disposta l’acquisizione al demanio marittimo, senza corrispettivo.

Dal verbale corredato di documentazione fotografica, redatto all’esito del sopralluogo del giorno 11 marzo 2010, condotto dall’Autorità Portuale di concerto con la Capitaneria di Porto di Crotone in relazione ai locali per cui è causa, risulta attestata la non conformità dei lavori in corso rispetto alle previsioni di cui alla licenza n. 21/2009 del 28 ottobre 2009, per cui l’amministrazione resistente, con nota prot. 4407 U/10 AAMM del 29.3.2010, ha reso la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza della concessione, con assegnazione del prescritto termine per la presentazione di memorie e/o deduzioni.

L’impugnato provvedimento finale precisa che la ridetta nota del 20.4.2010, presentata dalla ricorrente in sede procedimentale, reca "una mera contestazione degli addebiti mossi senza addurre alcun specifico elemento escludente i presupposti per l’adottando provvedimento decadenziale" e "che gli ulteriori accertamenti hanno confermato l’inadempienza agli obblighi derivanti dalla concessione originariamente accertata, consistente nell’esecuzione dei lavori non autorizzati nell’atto di concessione, come descritti nella nota prot. n. 4407 in data 29.3.2010" (pag. 2).

Si può, quindi, ritenere che il provvedimento conclusivo contiene, ancorchè sinteticamente, l’indicazione delle ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a non accogliere le osservazioni presentate dalla parte ricorrente.

Pertanto, ad avviso del Collegio, nella specie, l’obbligo di esame delle memorie e dei documenti difensivi prodotti dalla parte, ancorché non contenente un’analitica confutazione di ogni argomento, si può ritenere soddisfatto, in quanto il provvedimento finale espone un iter motivazionale idoneo a rendere percepibile, nella sostanza, le ragioni del mancato adeguamento dell’azione della P.A. alle deduzioni difensive del privato nonché ad attestarne la relativa consapevolezza (ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI: 11.4.2006 n. 1999 e 16.3.2006 n. 1397; TAR Milano, Sez. I, 3.2.2006 n. 207).

Pertanto, la censura non merita adesione.

3. Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce l’omessa acquisizione del parere del Genio Civile Opere Marittime di Reggio Calabria, come previsto dal Regolamento della Navigazione Marittima.

Invero, il Parere del Genio Civile Opere Marittime è richiesto a supporto della domanda di allegazione, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328, cioè in fase prodromica al rilascio, come si evince dall’espresso riferimento, contenuto nel I° comma, a mente del quale "il capo del compartimento richiede sulla domanda di concessione il parere del competente ufficio del genio civile che indica le condizioni tecniche alle quali ritiene necessario sia sottoposta la concessione, e pone il suo visto alla relazione tecnica, ai piani e agli altri disegni dopo averne accertata l’esattezza".

A tale stregua, atteso il dato testuale della norma richiamata, tale parere, avente natura tecnica, non può ritenersi necessario nelle ipotesi di comminatoria della decadenza ai sensi degli artt. 47 e 48 c n., trattandosi di sanzione disposta per effetto di inadempienza del concessionario agli obblighi previsti a suo carico, a seguito degli opportuni accertamenti in relazione alle violazioni contestate.

Pertanto, la censura non merita adesione.

4. Possono essere esaminati congiuntamente il terzo, il quarto ed il quinto profilo di gravame, su cui si incentra l’impugnativa in correlazione con lo specifico interesse di parte ricorrente, giacchè presuppongono la soluzione di identiche questioni, di natura sostanziale.

Con il terzo motivo, deduce che, nel caso di specie, non vi sarebbe stato mutamento della destinazione d’uso dei locali, giacchè sarebbero stati correttamente riportati alla destinazione di vendita del pesce, cui erano già adibiti, prima di versare nello stato di fatiscenza in cui l’avrebbe rilevato la ricorrente società cooperativa.

Con il quarto motivo, deduce che il provvedimento assunto avrebbe natura discrezionale e non vincolata, per cui, nella specie, mancherebbe una valutazione condotta alla stregua dei criteri di ragionevolezza, proporzionalità e solidarietà.

Con il quinto motivo, la ricorrente società evidenzia che la conduzione globale dell’azione amministrativa potrebbe risultare non coerente con le finalità previste dall’art. 47 c.n.

La licenza n. 21/2009 del 28 ottobre 2009 prevede l’esecuzione dei seguenti lavori: a) spicconatura degli intonaci interni ed esterni; b) rifacimento pavimentazione; c) rifacimento della copertura con capriate in acciaio; d) realizzazione impianto idrico; e) realizzazione impianto fognario da allacciare alla rete comunale; f) realizzazione di un bagno con antibagno; g) realizzazione di più ingressi; h) realizzazione di impianto elettrico.

Dal verbale, corredato di documentazione fotografica, del sopralluogo del giorno 11 marzo 2010, condotto dall’Autorità Portuale di concerto con la Capitaneria di Porto di Crotone in relazione ai locali per cui è causa, risulta attestata l’esecuzione dei lavori di demolizione delle murate di tamponamento perimetrale del manufatto e di realizzazione di due celle frigorifere (circostanze, in punto di fatto, peraltro pacifiche e non in contestazione), certamente non rientranti fra le tipologie di lavori consentiti mediante la concessione assentita con la suddetta licenza n. 21 del 2009.

L’esecuzione di tali lavori, peraltro rappresentata anche alla competente Procura della Repubblica di Crotone con nota prot. n. 4407 U/10 AAMM dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro, ha comportato la riduzione allo scheletro della struttura portante in cemento armato e l’installazione arbitraria di celle frigorifere, in palese eccedenza rispetto alle modifiche previste nell’atto concessorio e tali da comportare una non consentita trasformazione edilizia del bene demaniale assentito.

A fronte di tali lavori non autorizzati, suscettibili di poter integrare insanabile violazione degli obblighi incombenti sul concessionario, ai sensi dell’art. 47, lettera f) del codice della navigazione, assumono scarsa importanza le osservazioni secondo cui l’installazione delle celle frigorifere sarebbe perfettamente compatibile con la destinazione della conservazione e commercializzazione del pesce e/o il rilievo secondo cui, con la successiva nota del 6.5.2010, l’Autorità Portuale avrebbe espressamente riconosciuto che le celle frigorifere sarebbero state installate dal Comune e ne avrebbe disposto l’acquisizione al demanio marittimo, senza corrispettivo.

Ed invero, nella specie, mediante gli interventi così caratterizzati, è venuta a sostanziarsi una alterazione sostanziale al complesso della concessione, che è tanto più grave, in quanto posta in violazione di un puntuale divieto di legge.

In altri termini, nella specie, le modalità stesse dell’abuso giustificano ex sé la disposta decadenza della concessione, a causa della violazione di prescrizioni integranti il verificarsi, in concreto, del presupposto per l’irrogazione della sanzione, come emerge da chiara ed articolata motivazione, non certo carente sul piano della logicità e coerenza.

Pertanto, anche queste censure non meritano adesione.

In definitiva, il ricorso si appalesa infondato e va rigettato.

La peculiarità della vicenda consiglia di disporre l’integrale compensazione delle spese e degli onorari del presente giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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