T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 14-04-2011, n. 522 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato in data 28.7.2010 e depositato in data 16.9.2010, si premetteva che, con ricorso n. 484/2010 RG di questo Tribunale, il Comune di Paola chiedeva l’emissione di un decreto ingiuntivo a carico della "I.S. srl’ (già "Impresa F.V. e Figli s.r.l."), con sede in Paola (CS), Viale dei Giardini, per il pagamento della somma di Euro. 54.938,32, a titolo di costi di costruzione non corrisposti, a saldo della somma già a suo tempo determinata (di lire 141.834.420, corrispondenti ad euro 73.251,36) e solo in parte versata, maggiorata dell’importo di Euro. 21.975,40, a titolo di sanzioni per il ritardo di pagamento.

Precisava che detta richiesta discendeva dalla concessione edilizia n° 8689 del 20.09.1994, rilasciata in favore del sig. V.A.F., nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della "S. s.r.l., per la costruzione di n° 4 corpi di fabbrica in località Via Nazionale del Comune di Paola, evidenziando, in particolare, che, in data 18/05/1999, l’ente comunale rilasciava alla S. s.r.l., nella persona del suo rappresentante legale, il certificato di abitabilità dei predetti corpi di fabbrica.

Esponeva che, effettuato, in data 14/09/1999, il pagamento, da parte della ditta incaricata dei lavori, della somma attualmente corrispondente ad euro 18.312,84, a titolo di costo di costruzione, in data 18/06/2010 si vedeva notificare l’epigrafato decreto ingiuntivo n. 4/2010, per la restante somma dovuta, pari ad euro 54.938,52, maggiorata dell’importo di euro 21.975,40, a titolo di sanzione per il ritardo nel pagamento.

Con il presente gravame, proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo e deduceva:

1) la prescrizione della sanzione ex art. 42 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;

Il dies a quo di decorrenza della sanzione applicabile per il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di costi di costruzione sarebbe da individuarsi quantomeno nella data del 18/05/1999, di concessione del certificato di abitabilità dei locali di nuova costruzione di che trattasi.

2) la prescrizione decennale del diritto di credito;

Il dies a quo di decorrenza del credito vantato sarebbe da individuarsi nella data di rilascio della concessione edilizia n° 8689 del 20.09.1994.

Concludeva per l’accoglimento del ricorso in opposizione, con vittoria di spese.

Con memoria depositata in data 28/09/10, si costituiva il Comune di Paola e deduceva che, poiché la pretesa creditoria avanzata dall’Ente traeva pacificamente origine dal mancato pagamento degli oneri concessori, la prescrizione decennale del diritto al contributo, rapportato al costo di costruzione previsto dall’articolo 6 della legge 28 gennaio 1977 n° 10 e succ. mod., comincerebbe a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di ultimazione delle opere del 18.05.1999.

I medesimi termini sarebbero applicabili anche alle somme richieste a titolo di sanzioni per ritardato pagamento.

Inoltre, il Comune di Paola, con reiterate richieste di pagamento, avrebbe interrotto detto termine prescrizionale (lettera prot. n° 8094 dell’aprile 2005 e lettera prot. n. 1162 del gennaio 2008 e lettera a.r. del 16.09.2008).

Concludeva per il rigetto del ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese.

Alla pubblica udienza del giorno 24 febbraio 2011, il ricorso passava in decisione.
Motivi della decisione

La presente controversia attiene agli aspetti patrimoniali – relativi alla determinazione e liquidazione degli oneri concessori per costi di costruzione e delle sanzioni ad essi connesse, collegati alla concessione edilizia n° 8689 del 20.09.1994, rilasciata dal Comune di Paola in favore del sig. V.A.F., nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della "S. s.r.l., per la costruzione di n° 4 corpi di fabbrica in località Via Nazionale del Comune di Paola.

Sul punto non v’è contestazione tra le parti, e, anzi, parte ricorrente ha confermato che la ditta incaricata dei lavori, in data 14/09/1999, ha versato la somma attualmente corrispondente ad euro 18.312,84, a titolo di costi di costruzione, sull’importo complessivamente determinato nella somma di lire 141.834.420, corrispondenti ad euro 73.251,36.

Di conseguenza, il Collegio ritiene che l’art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80 (come sostituito dalla legge 21 luglio 2000 n. 205 ed in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2004 n. 204), nel devolvere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti dell’amministrazione in materia urbanistica ed edilizia, comprende la totalità degli aspetti dell’uso del territorio, nessuno escluso (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 26 giugno 2008 n. 6283, T.A.R. Campania, Salerno, 4 aprile 2008 n. 475, T.A.R. Piemonte, 17 luglio 2008 n. 1646).

Sicché, come già previsto dall’art. 16 della L. 28 gennaio 1977 n. 10 ed oggi dall’art. 7 e dall’art. 133, comma 1°, lettera f) dell’art. 133 del D. Lgs 2.7.2010 n. 104, rientrano in tale giurisdizione esclusiva anche le controversie relative alla determinazione, liquidazione e corresponsione degli oneri concessori, che risultano connessi al rilascio del titolo abilitativo e, quindi, all’adozione di un provvedimento amministrativo.

2.1. Ritiene il Collegio di dover esaminare prioritariamente il secondo profilo di gravame, siccome attinente all’eccezione di prescrizione del credito a titolo di costo di costruzione.

Ad avviso dell’esponente, il dies a quo di decorrenza della sanzione applicabile per il ritardato pagamento del costo di costruzione, ex art. 42, D.P.R. n. 380/2001 e succ. mod., sarebbe da ancorarsi a quello della ultimazione dei lavori, che, nella specie, risulta individuabile con certezza nella data del 18/05/1999, di concessione del certificato di abitabilità dei locali di nuova costruzione di che trattasi.

2.2. Nessun dubbio può sussistere in ordine all’applicabilità dell’istituto della prescrizione anche ai crediti vantati dal comune per oneri d’urbanizzazione e costi di costruzione.

In mancanza di altra ed espressa indicazione da parte del legislatore, si deve ritenere che il termine applicabile è quello decennale, siccome stabilito in via generale dall’art. 2946 c. c., decorrente dalla data in cui il credito può essere fatto valere.

Per quanto concerne il credito a titolo di oneri di urbanizzazione, il dies a quo è certamente da individuare nella data di rilascio della concessione, poichè è da tale momento che viene determinato e che diventa esigibile (conf.: T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 11.7.2006, n. 7392; T.A.R. Calabria, Catanzaro n. 1439 del 22.11.2000; T.A.R. Abruzzo, Pescara, n. 477 del 10.05.2002).

Per quanto concerne il credito a titolo di costo di costruzione, che è il titolo da cui trae origine la pretesa principale oggetto del presente giudizio, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi già nella vigenza dell’art. 11, comma 2, della legge 28 gennaio 1977 n. 10 (che trova applicazione nel caso di specie, "ratione temporis", ai sensi dell’art. 11 delle Preleggi), poiché l’importo dovuto, sebbene determinato all’atto del rilascio della concessione viene corrisposto in corso d’opera (con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune) non oltre sessanta giorni dall’ultimazione dei lavori, il dies a quo del termine ordinario prescrizionale non decorre dalla data stabilita in concessione per l’ultimazione dei lavori, ma da quella in cui l’opera è stata effettivamente ultimata (ex plurimis. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 10.5.200 n. 669), tenuto conto che, di questo elemento di fatto, deve essere data contezza all’Amministrazione da parte del privato, sicchè, in difetto di tale elemento, il termine prescrizionale non decorre nei confronti dell’Amministrazione creditrice (conf.: T.A.R. Campania, Salerno, n. 293 del 16 maggio 1997).

Ciò, in quanto il contributo relativo al costo di costruzione non può essere esigibile prima della scadenza del sessantesimo giorno dall’ultimazione delle opere, ai sensi del precitato art. 11 comma 2° della legge n.10 del 1977, per cui solo la scadenza del detto termine può determinare il dies a quo di decorrenza della prescrizione decennale del diritto.

Ed invero, la determinazione dell’entità del contributo a mezzo di un atto dell’Amministrazione e la facoltà ad essa riconosciuta di fissare le modalità e le garanzie di adempimento della prestazione non possono costituire, ex sé, elementi sufficienti per ritenere che l’Amministrazione Comunale possa far valere il suo diritto di credito (nel senso indicato dall’art. 2935 cod. civ.) anche prima della scadenza del termine, sicché non si rinviene nell’art. 11, comma 2, della legge n. 10 del 1977 alcun argomento che induca a ritenere che la prescrizione del credito relativo al costo di costruzione inizi a decorrere dalla data del rilascio della concessione edilizia.

Affinché un atto possa acquisire efficacia interruttiva della prescrizione, a norma dell’art. 2943, comma 4, c. c., deve contenere l’esplicitazione di una pretesa, vale a dire una intimazione o richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora (ex plurimis: Cass. Civ. Sez. III, 9.3.2006, n. 5104).

2.3. Orbene, nel caso che occupa, parte ricorrente eccepisce l’intervenuta estinzione dell’obbligazione relativa alle somme richieste a titolo di costi di costruzione, la cui decorrenza, secondo un dato pacificamente ammesso tra le parti, è da ancorarsi dal sessantesimo giorno successivo alla data del 18/05/1999, in cui risulta rilasciato il certificato di abitabilità dei locali di nuova costruzione, e, quindi, risulta dimostrata con certezza la conoscenza da parte del Comune della ultimazione dei lavori del fabbricato.

Dal suo canto, il Comune di Paola sostiene che nessuna prescrizione può dirsi intervenuta, innanzi tutto perché, nelle more, sarebbero stati posti in essere vari atti interruttivi.

Nella specie, il Comune produce:

1) la lettera prot. 8094 del 18.4.2005, con cui ha chiesto il versamento della somma di Euro 54.938,52 per saldo costi di costruzione, in relazione alla concessione edilizia n. 8689 del 8.9.1994, assegnando, per l’adempimento, il termine di 30 giorni;

2) la lettera prot. n. 1162 del 15.1.2008 di diffida al versamento della relativa somma, assegnando il termine di giorni dieci, decorsi i quali si avvertiva che si sarebbe proceduto all’escussione della polizza di garanzia a suo tempo depositata presso il Comune;

3) la lettera a.r. del 16.09.2008, a firma del legale.

Pertanto, nella specie, non risulta essere intervenuta la prescrizione decennale del credito a titolo di costi di costruzione, ai sensi dell’art. 2946 cc, dal sessantesimo giorno successivo alla data del 18/05/1999, di rilascio del certificato di abitabilità dei locali di nuova costruzione, alla data della lettera prot. 8094 del 18.4.2005, contenente la prima richiesta, comprovata e non contestata, idonea a determinare l’evento interruttivo.

Pertanto, la doglianza non merita adesione.

3. Con il primo motivo, parte ricorrente deduce la prescrizione del credito a titolo di sanzione per ritardato pagamento del costo di costruzione, ex art. 42, D.P.R. n. 380/2001 e succ. mod, il cui dies a quo decorrerebbe anche dalla data del 18/05/1999, di rilascio del certificato di abitabilità dei locali di che trattasi.

L’art. 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689 fissa in cinque anni il termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme di danaro dovute a titolo di sanzione amministrativa.

L’art. 12 della medesima legge n. 689 del 1981 estende l’applicabilità del suddetto termine quinquennale a "tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale".

Secondo consolidata giurisprudenza -da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi- la suddetta normativa trova applicazione anche con riferimento alle sanzioni pecuniarie conseguenti al ritardato pagamento dei contributi di concessione edilizia (conf.: T.A.R. LombardiaMilano n. 7719 del 12.12.2000; T.A.R. AbruzzoL’Aquila n. 159 del 10.4.2000; T.A.R. PugliaBari n. 680 del 24.6.1999; T.A.R. PugliaBari n. 634 del 9.10.1996; T.A.R. PugliaLecce n. 670 del 7.11.1991), atteso che la sua irrogazione presenta certamente carattere punitivo, poiché non correlata in via immediata alla protezione di un interesse urbanistico ambientale, bensì volta a colpire l’inesatta osservanza di un obbligo contributivo – soltanto indirettamente ricollegato a finalità urbanistiche – posto a carico del concessionario (infatti risulta assente il perseguimento di finalità ripristinatorie correlate ad interessi urbanistici, neppure sussistenti nella specie).

Nella specie, quindi, dalla data del 18/05/1999, di rilascio del certificato di abitabilità dei locali per cui è causa, costituente il dies a quo di decorrenza della prescrizione quinquennale delle sanzioni, alla data del 18.5.2004, nessun atto interruttivo risulta essere stato posto in essere dal Comune di Paola.

Conseguentemente, la doglianza di parte ricorrente può essere condivisa.

In definitiva, il presente ricorso in opposizione si appalesa parzialmente fondato quanto alla dedotta prescrizione della somma richiesta a titolo di sanzione, mentre va rigettato per la parte restante, inerente la dedotta prescrizione della somma richiesta a titolo di credito per costi di costruzione.

Pertanto, l’epigrafato decreto ingiuntivo va annullato limitatamente alla parte in cui dispone il pagamento per l’importo di Euro. 21.975,40, a titolo di sanzione per il ritardo di pagamento.

La parziale fondatezza del ricorso in opposizione consiglia di disporre l’integrale compensazione delle spese e degli onorari del presente giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, annulla il Decreto Ingiuntivo n. 4/2010, n. 484/2010 Reg. Ric. emesso dal TAR Calabria- Catanzaro- in data 26.05.2010 e notificato in data 18.06.2010, limitatamente alla parte in cui dispone il pagamento dell’importo di Euro. 21.975,40, a titolo di sanzione per ritardato pagamento.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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