Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 12-07-2011, n. 15238 Giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il sig. R.P. ha proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale delle Marche impugnando il provvedimento della locale giunta regionale che aveva annullato la precedente deliberazione con cui era stato autorizzato il rimborso delle spese sostenute dai medesimo sig. R., allora dipendente della Regione, per difendersi in un giudizio per responsabilità amministrativa intentato nei suoi confronti dalla Procura regionale della Corte dei conti.

Il giudice amministrativo ha declinato la propria giurisdizione ed il Consiglio di Stato, sul gravame proposto dal ricorrente, ha confermato tale pronuncia, con decisione depositata il 10 agosto 2010, affermando che la controversia attiene alla gestione del rapporto di lavoro a suo tempo intercorso tra il sig. R. e la Regione Marche e, come tale, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, ancorchè l’ente pubblico abbia posto in essere una procedura coattiva di riscossione per realizzare il proprio credito nei confronti dell’ex dipendente.

Il sig. R. ha proposto ricorso per cassazione, insistendo invece nel ravvisare gli estremi della giurisdizione amministrativa.

L’amministrazione intimata si è difesa con controricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso si basa sul rilievo secondo cui l’azione proposta nel presente caso mirerebbe a contestare la legittimità di un atto autoritativo della pubblica amministrazione, tale essendo quello con il quale la Regione Marche ha annullato in via di autotutela la precedente delibera di rimborso delle spese sostenute dal sig. R. nel procedimento svoltosi a suo carico dinanzi alla Corte dei conti, per poi dar corso ai recupero coattivo delle somme contestate. Verrebbe quindi in discussione il modo di esercizio di una potestà pubblica, suscettibile di esser censurato solo dinanzi al giudice amministrativo.

L’assunto del ricorrente non è però fondato.

La controversia concernente il rimborso delle spese defensionali sostenute da soggetti sottoposti a giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti e risultati prosciolti nel merito appartiene alla giurisdizione del giudice del rapporto di lavoro (rapporto da cui i diritto al rimborso promana) intercorrente tra la pubblica amministrazione ed il suo dipendente. Essa quindi – come già altre volte statuito da queste sezioni unite (cfr. la sentenza n. 6996 del 2010) – deve ritenersi attribuita, di norma, al giudice ordinario.

La circostanza che la questione venga veicolata attraverso la contestazione della legittimità di un atto col quale la pubblica amministrazione ha annullato in via di autotutela il precedente provvedimento di rimborso non muta i termini della lite, nè incide sul petitum sostanziale da cui dipende la decisione sul riparto di giurisdizione. Non v’è infatti, in quest’ambito, alcun potere discrezionale dell’amministrazione pubblica, del cui corretto esercizio si possa discutere, ma si verte in una situazione connotata da diritti ed obblighi (il diritto al rimborso, se la relativa pretesa è nel merito fondata, ed il correlativo obbligo di farvi luogo), onde anche l’atto amministrativo sta o cade – ed è eventualmente suscettibile di disapplicazione ad opera del giudice ordinario – a seconda dell’accertamento positivo o negativo del diritto in contestazione.

Il ricorso deve perciò essere rigettato.

Il ricorrente, di conseguenza, va condannato al rimborso delle spese sostenute nel giudizio di legittimità dall’amministrazione intimata, che si liquidano in Euro 3.000,00 per onorari e 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
P.Q.M.

La corte, pronunciando a sezioni unite, rigetta il ricorso, dichiara che la presente causa appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.000,00 per onorari e 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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