T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 14-04-2011, n. 521 Annullamento dell’atto in sede giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato in data 12.7.2010 e depositato in data 15.7.2010, la ricorrente società premetteva che la Regione Calabria, con Decreto Dirigenziale n. 12546 del 29.8.2007, pubblicato sul BUR del 31.10.2007, preso atto della procedura di verifica (cosiddetto "screening") e del parere espresso dall’organo tecnico Nucleo Valutazione Impatto Ambientale, aveva escluso dall’ulteriore procedura di VIA il progetto per la realizzazione di un parco eolico, denominato "Parco Eolico Monsoreto", in località "Monsoreto e altre zone" del Comune di Dinami, a riscontro della nota del 31.10.2007 della "E.E.P.C. srl’, cui, nelle more, era subentrata.

Esponeva che, successivamente, ottenuti i prescritti pareri favorevoli, il progetto veniva approvato dalla Conferenza dei Servizi del 18.12.2007, indetta ai sensi dell’art. 12 del D. L.gvo. n. 387 del 2003, e, quindi, con nota del 24.11.2009, veniva inviato, corredato da tutti gli elaborati e la documentazione integrativa, presso l’Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia, ai fini dell’acquisizione del nullaosta paesaggistico ed ambientale, che veniva regolarmente rilasciato con provvedimento prot. n. 341 del 5.1.2010.

Con il presente ricorso, lamentava che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Reggio Calabria e Vibo Valentia, ricevuti gli atti in data 8.1.2010, dapprima, con nota del 4.3.2010, richiedeva documentazione integrativa, che veniva acquisita in data 6.4.2010 e, infine, con l’impugnato provvedimento, disponeva l’annullamento del precitato nullaosta paesaggistico ed ambientale, già rilasciato con provvedimento prot. n. 341 del 5.1.2010 dell’Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia.

A sostegno del proprio ricorso, deduceva:

1) violazione dell’art. 159 del D. L.gvo n. 42 del 2004. Errata concezione del potere, inteso come riesame di merito anziché come facoltà di annullamento per vizio di legittimità;

La Soprintendenza avrebbe proceduto all’annullamento del nullaosta paesaggistico ed ambientale rilasciato dalla Provincia di Vibo Valentia sconfinando in valutazioni di merito.

2) tardività del provvedimento di annullamento;

Il provvedimento impugnato sarebbe stato emesso in data 28.5.2010, cioè dopo la decorrenza del termine di 60 giorni dalla trasmissione del provvedimento dell’Amministrazione Provinciale.

3) violazione degli oneri comunicativi;

Sarebbe stata omessa la doverosa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990.

Concludeva per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.

Con atto depositato in data 26/07/10, si costituiva la difesa erariale per resistere al presente ricorso.

Con memoria depositata in data 23/01/11, la difesa erariale insisteva per la legittimità dell’operato della Pubblica Amministrazione.

Alla pubblica udienza del 24 febbraio 2011, il ricorso passava in decisione.
Motivi della decisione

1. Viene impugnato l’epigrafato provvedimento della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Reggio Calabria e Vibo Valentia, dispositivo dell’annullamento del nullaosta paesaggistico ed ambientale, già rilasciato con provvedimento prot. n. 341 del 5.1.2010 dell’Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia alla ricorrente società, per la realizzazione di un parco eolico, denominato "Parco Eolico Monsoreto", in località "Monsoreto e altre zone" del Comune di Dinami.

2. Va preliminarmente esaminato il secondo mezzo, con cui si deduce la tardività del provvedimento impugnato, per le evidenti ragioni di pregiudizialità e di priorità logica che essa assume nell’economia del presente ricorso.

Il procedimento con il quale l’autorità ministeriale controlla la legittimità delle autorizzazioni a costruire, rilasciate dalle Regioni o dagli enti locali in virtù di subdelega, ai sensi dell’art. 159 del D. L.gvo 22/01/2004 n. 42 (il cui regime transitorio risulta prorogato articolo 23, comma 6, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78), si conclude o con l’inutile scadenza del termine all’uopo previsto, ovvero con l’emanazione, nel suddetto termine, del decreto di annullamento.

Secondo jus receptum, il provvedimento di annullamento del nulla osta paesaggistico non ha natura di atto recettizio, per cui il termine perentorio di sessanta giorni, previsto per l’eventuale annullamento, attiene alla sua adozione e non anche alla sua comunicazione (ex plurimis: T.A.R. Salerno Sez. II 9.2.2010 n. 1391; Cons.Stato Sez. VI: 17.4.1997 n. 609 e 25.9.1995 n. 963).

In particolare, detto termine perentorio per l’esercizio del potere ministeriale di annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche decorre dal momento in cui la documentazione perviene completa all’organo competente, senza che rilevi la successiva notifica dell’atto di annullamento al privato, titolare dell’autorizzazione, che può avvenire anche dopo la scadenza del suddetto termine, trattandosi di incombente del tutto esterno rispetto al perfezionamento dell’iter procedimentale di che trattasi (ex plurimis: Cons. Stato, Sez. VI: 13.1.1994 n. 19; 25.7.1994, n. 1267 e T.A.R Campania Napoli, Sez. VI, 6.9.2010 n. 17310).

Tuttavia, nel caso in cui detta documentazione sia incompleta, il termine non decorre e la Soprintendenza legittimamente richiede gli atti mancanti nonchè eventuali integrazioni istruttorie, purché non si tratti di ingiustificati aggravamenti del procedimento, in conseguenza di richieste pretestuose, dilatorie o tardive (ex plurimis: Cons. Stato, Sez. VI: 19 settembre 2008, n. 4311; 10 settembre 2008, n. 4313; 26 novembre 2007, n. 6032).

Invero, in tal caso, trova applicazione, ai fini del computo del decorso del termine, quanto disposto dall’ art. 6bis del decreto ministeriale n. 495 del 1994 (introdotto dal decreto ministeriale n. 165 del 2002), richiamato dall’art. 159, comma 3°, del D. Lgs. 22.1.2004 n. 42 del 2004 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137" e successive modifiche).

Nel caso di specie, risulta, come confermato dalla stessa esposizione della difesa erariale, che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Reggio Calabria e Vibo Valentia:

ha ricevuto gli atti dalla Provincia di Vibo Valentia con nota prot. 12 del 8.1.2010 e, dopo, con nota n. 12/P del 4.3.2010, ha chiesto documentazione integrativa;

– ha ricevuto detta documentazione integrativa con nota n. 12345 dell’1.4.2010 della Provincia di Vibo Valentia, pervenuta il 6.4.2010 ed assunta al prot. n. 644/P del 14.4.2010;

– ha emanato il provvedimento finale impugnato in data 28.5.2010.

La PA., con nota n. 12/P del 4.3.2010, ha chiesto documentazione grafica: " che indichi le zone in cui l’intervento rientra nell’area vincolata ai sensi dell’art. 142, c.l. lett. C e lett. G del D. L.gs. 42/04, nonché attestazione da parte del Comune di Dinami relativa alla situazione vincolistica complessiva dell’area con riguardo a tutte le fattispecie di vincolo di cui al citato art. 142 c. lett. AM.".

Ad avviso del Collegio, nella specie, la P.A. non ha richiesto una documentazione assolutamente secondaria e marginale, inidonea ad integrare il concetto di "necessaria istruttoria", elaborato dalla giurisprudenza sopra richiamata, per giustificare eccezionalmente la dilazione temporale del termine perentorio, poiché, dato il contesto ambientale d’insieme, non risulta ingiustificata l’esigenza di collocare il manufatto nella più ampia prospettiva del paesaggio circostante, per riscontrare la completezza dell’istruttoria da parte dell’Ente locale.

Nella specie, trattandosi di richiesta di integrazione istruttoria, da collocare nel quadro della sequenza temporale del procedimento in esame, ai fini della valutazione della tempestività del provvedimento conclusivo adottato, trova applicazione l’art. 6bis del Decreto Ministeriale n. 495 del 1994 (come modificato con il decreto ministeriale n. 165 del 2002), richiamato dall’art. 159, comma 3, del D. Lgs. 22.1.2004 n. 42, per effetto del quale la richiesta suddetta comporta il prolungamento di ulteriori trenta giorni dell’originario termine di sessanta giorni, con la conseguenza che il tempo, decorrente dall’originario ricevimento degli atti fino alla richiesta istruttoria, sommato a quello successivo, che va dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta fino all’adozione del provvedimento di annullamento, non deve complessivamente essere superiore a novanta giorni, non tenendosi ovviamente conto del periodo che va dalla comunicazione della richiesta di integrazione al ricevimento degli atti (conf.: Cons. Stato Sez. VI, 10.1.2011 n. 43 TAR Campania, Salerno, Sez. II, 8 luglio 2010, n. 10165).

Orbene, applicando i precitati principi nel caso di specie, vanno sommati i 54 giorni – decorsi dalla data della nota prot. 12 del 8.1.2010 di ricezione, da parte della Soprintendenza, degli atti inviati dalla Provincia di Vibo Valentia, alla data della nota n. 12/P del 4.3.2010, di richiesta della documentazione integrativa – agli ulteriori 52 giorni -decorsi dalla data del 6.4.2010, di ricezione della chiesta documentazione integrativa da parte della Provincia di Vibo Valentia (che l’ha assunta al prot. n. 644/P del 14.4.2010) alla data di emanazione del Decreto prot. n. 7 /bis del 28.5.2010- tenuta presente la prevista sospensione del termine nel periodo intercorrente fra la nota n. 12/P del 4.3.2010, di richiesta della documentazione integrativa, e la data del 6.4.2010, di relativa ricezione.

E’, quindi, evidente che, nel caso di specie, la P.A. ha impiegato il termine di 106 giorni utili per l’emanazione del provvedimento finale nonchè il termine complessivo di 120 giorni dalla data della nota prot. 12 del 8.1.2010 di ricezione, da parte della Soprintendenza, degli atti inviati dalla Provincia di Vibo Valentia.

Pertanto, risulta ampiamente superato il termine decadenziale dei sessanta giorni previsti dall’art. 159, comma 3, del D. Lgs. 22.1.2004 n. 42, che richiama l’art. 6bis del Decreto Ministeriale n. 495 del 1994 (come modificato con il decreto ministeriale n. 165 del 2002).

La doglianza di parte ricorrente merita, quindi, adesione.

3. La fondatezza del mezzo inerente la dedotta tardività dell’impugnato provvedimento di annullamento, in quanto pregiudiziale rispetto ai restanti, conduce all’assorbimento di questi.

Per quanto considerato, il ricorso si appalesa fondato e va, perciò, accolto, con conseguente annullamento dell’impugnato provvedimento.

Sussistono motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *