Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 12-07-2011, n. 15235 Giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Che:

la Feplan di Nocente Celeste & C. s.n.c., autorizzata all’esercizio di discarica di 2 categoria per rifiuti speciali inerti in territorio del Comune di Triggiano, ha impugnato innanzi al TAR per la Puglia una serie di provvedimenti contenenti titoli edilizi e commerciali rilasciati alla soc. Tricenter s.r.l. per l’apertura di un centro commerciale nell’ambito del menzionato Comune; il TAR ha respinto il ricorso con decisione poi confermata dal Consiglio di Stato;

avverso la decisione del Consiglio di Stato la F., il N. e la L. (questi ultimi in proprio e quali soci amministratori e legali rappresentanti delLa società) propongono ricorso per cassazione attraverso quattro motivi; rispondono con distinti controricorsi il Comune dì Triggiano e la Tricenter s.r.l.;

le parti hanno depositato memorie per l’udienza; osserva che:

il ricorso è inammissibile;

i primi due motivi sono articolati sotto il profilo dell’eccesso di potere giurisdizionale, mentre gli ultimi due contengono il riferimento alla giurisdizione; secondo la tradizionale giurisprudenza di legittimità, si verifica eccesso di potere giurisdizionale, a censura del quale è ammesso il ricorso per cassazione avverso le decisioni del giudice amministrativo, allorchè questo, pur nel formale rispetto della formula dell’annullamento, esprima una volontà che si sostituisca a quella dell’amministrazione attraverso la diretta e concreta valutazione dell’interesse pubblico relativo all’atto impugnato, procedendo così ad una sua sostanziale riforma (in tal senso, sin da Sez. Un., 7 gennaio 1974, n. 18; Sez. Un., 2 febbraio 1977, n. 456); nei primi due motivi del ricorso in esame la parte, pur dolendosi in astratto dell’eccesso di potere giurisdizionale, in concreto censura inammissibilmente la decisione del giudice amministrativo per violazione di legge, interpretazione di atti e valutazioni del merito della vicenda, ossia per vizi attinenti ai limiti interni della giurisdizione amministrativa;

censure, peraltro, corredate da quesiti (posti a pena d’inammissibilità in ragione della data di deposito della decisione impugnata: 21 maggio 2009) affatto inidonei, per la loro genericità, allo scopo di consentire la diretta ed immediata delibazione del problema posto;

così, i primi due motivi censurano la decisione nel punto in cui stabilisce che, in base al regolamento comunale di igiene e sanità, l’obbligo di osservare le distanze minime grava esclusivamente sugli impianti di discarica e deve essere rispettato anche dagli impianti precedentemente autorizzati; i motivi sono inammissibili in quanto, benchè articolati sotto il profilo dell’eccesso di potere giurisdizionale, in concreto censurano l’interpretazione data dal giudice amministrativo del menzionato regolamento, della sua efficacia normativa e temporale, così dolendosi dei limiti interni della giurisdizione;

le questioni di giurisdizione dedotte negli ultimi due motivi (peraltro, anche in questo caso, in maniera assolutamente generica) sono precluse, non risultando essere state proposte nei due gradi della giurisdizione amministrativa (innanzi alla quale è stata la stessa società oggi ricorrente ad introdurre la causa);

in conclusione, dichiarata l’inammissibilità del ricorso, i ricorrenti devono essere condannati in solido a rivalere le controparti delle spese sostenute nel giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile i ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, in favore di ciascuno dei controricorrenti, in complessivi Euro 13.200,00, di cui Euro 13.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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