Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 03-03-2011) 18-04-2011, n. 15538

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

del Dott. RIELLO Luigi che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Ancona, con sentenza del 21 gennaio 2010, ha confermato la sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Distaccata di Jesi del 9 marzo 2007 con la quale F.M. era stato condannato per i delitti di danneggiamento, furto aggravato e danneggiamento seguito da incendio.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando una generica violazione di legge e una carenza di motivazione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è all’evidenza inammissibile per un duplice ordine di motivi.

2. In primo luogo perchè il ricorrente non si discosta affatto da quanto già ha formato oggetto dei motivi di appello che sono stati disattesi dalla Corte territoriale.

Il Giudice a quo ha già logicamente motivato sulla sussistenza del reato accertato a seguito di indagini dei Carabinieri di Jesi, delle dichiarazioni testimoniali della guardia giurata B.S. e sulla chiamata in correità posta in essere da L.S. e C.A. che hanno ammesso i fatti e dai susseguenti riscontri.

3. In secondo luogo, come ribadito costantemente da questa Corte (v. a partire da Sez. 6, 15 marzo 2006 n. 10951 fino di recente a Sez. 5, 6 ottobre 2009 n. 44914), pur dopo la nuova formulazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e), novellato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, il sindacato del Giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che la motivazione della pronunzia:

a) sia "effettiva" e non meramente apparente, ossia realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;

b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica;

c) non sia internamente contraddittoria, ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;

d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso per Cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico.

Al Giudice di legittimità resta, infatti, preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal Giudice di merito, perchè ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.

Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell’ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai Giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.

4. L’inammissibilità del ricorso determina altresì la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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