Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 12-07-2011, n. 15234 Giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Che:

la Feplan di Nocente Celeste & C. s.n.c., autorizzata all’esercizio di discarica di 2^ categoria per rifiuti speciali inerti in agro del (OMISSIS), ha impugnato innanzi ai TAR per la Puglia una serie di ordinanze comunali che disponevano la sospensione della modifica dello stato dei luoghi ed il relativo ripristino, dichiaravano l’inefficacia e la decadenza di alcune concessioni edilizie, ordinavano la chiusura di ogni attività di discarica e l’astensione da qualsiasi attività di trasformazione del suolo;

il TAR ha respinto il ricorso con decisione poi confermata dal Consiglio di Stato;

avverso la decisione del Consiglio di Stato la F., il N. e la L. (questi ultimi in proprio e quali soci amministratori e legali rappresentanti della società) propongono ricorso per cassazione attraverso otto motivi di ricorso;

rispondono con distinti controricorsi il Comune di Triggiano e la soc. Tricenter (proprietaria di un centro commerciale ubicato in prossimità della discarica, costituita nel giudizio amministrativo);

le parti hanno depositato memorie per l’udienza; osserva che:

il ricorso è inammissibile;

i primi sei motivi sono articolati sotto il profilo dell’eccesso di potere giurisdizionale, mentre solo gli ultimi due contengono il riferimento alla giurisdizione;

secondo la tradizionale giurisprudenza di legittimità, si verifica eccesso di potere giurisdizionale, a censura del quale è ammesso il ricorso per cassazione avverso le decisioni del giudice amministrativo, allorchè questo, pur ne formale rispetto della formula dell’annullamento, esprima una volontà che si sostituisca a quella dell’amministrazione attraverso la diretta e concreta valutazione dell’interesse pubblico relativo all’atto impugnato, procedendo così ad una sua sostanziale riforma (in tal senso, sin da Sez. Un., 7 gennaio 1974, n. 18; Sez. Un., 2 febbraio 1977, n. 456);

nei primi sei motivi del ricorso in esame la parte, pur dolendosi in astratto dell’eccesso di potere giurisdizionale, in concreto censura inammissibilmente la decisione del giudice amministrativo per violazione di legge, interpretazione di atti e valutazioni de merito della vicenda, ossia per vizi attinenti ai limiti interni della giurisdizione amministrativa;

censure, peraltro, corredate da quesiti (posti a pena d’inammissibilità in ragione della data di deposito della decisione impugnata: 21 maggio 2009) affatto inidonei, per la loro genericità, allo scopo di consentire la diretta ed immediata delibazione del problema posto;

così, nel primo motivo è eccepita l’incompetenza del Comune in materia di localizzazione di discariche, approvazione di progetti edilizi ad oggetto la realizzazione di discariche, nonchè di autorizzazione e/o revoca dei relativi impianti;

il secondo motivo sostiene il difetto d’attribuzione di poteri in capo al Comune in materia di provvedimenti repressivi dell’impresa di gestione dei rifiuti, di sospensione e chiusura d’impianti, nonchè di repressione in tema di edilizia;

il terzo motivo – che censura il punto della decisione impugnata in cui: è interpretata la deliberazione della Provincia n. 3036 del 18 novembre 1992, è identificato il quadro normativo di riferimento ed è escluso che essa abbia autorizzato attività "che incidono pesantemente sul territorio trasformandolo permanentemente" – si risolve nella trascrizione di due note del dirigente i Servizio Rifiuti della Provincia, che si assume essere stati "del tutto ignorati nella sentenza che oggi si impugna";

il quarto motivo censura la decisione laddove, in via meramente ipotetica, afferma che, quand’anche si volesse ritenere che la menzionata deliberazione della Provincia abbia autorizzato lavori edilizi, "non può ammettersi che l’attività di profonda trasformazione del territorio … possa essere assentita a tempo determinato";

il quinto motivo ribadisce l’incompetenza del Comune nelle materie già indicate nei primi due motivi;

il sesto motivo censura la decisione ne punto in cui, nell’interpretare il regolamento comunale di igiene e sanità, stabilisce che, in base ad esso, l’obbligo di osservare le distanze minime grava esclusivamente sugli impianti di discarica e deve essere rispettato anche dagli impianti precedentemente autorizzati;

le questioni di giurisdizione dedotte negli ultimi due motivi (peraltro, anche in questo caso, in maniera assolutamente generica) sono precluse, non risultando essere state proposte nei due gradi della giurisdizione amministrativa (innanzi alla quale è stata la stessa società oggi ricorrente ad introdurre la causa);

in conclusione, dichiarata l’inammissibilità del ricorso, i ricorrenti devono essere condannati in solido a rivalere le controparti delle spese sostenute nel giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, in favore di ciascuno dei controricorrenti, in complessivi Euro 13.200,00, di cui Euro 13.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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