Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 03-03-2011) 18-04-2011, n. 15537 Persona offesa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – G.A. ricorre contro sentenza della Corte di Napoli, che ha confermato la sua condanna alla pena complessiva di a. 1 di reclusione per a) art. 570 c.p., essendosi sottratto agli obblighi di assistenza nei confronti della moglie B.A. e delle figlie minori, cui non versava il dovuto; b) art. 594, avendo detto alla moglie: "puttana, troia, stronza, stai rovinando le mie figlie, te la stai facendo in paese con tanti uomini; c) art. 393 c.p. (così derubricata l’originaria imputazione di rapina) per essersi impossessato di un telefono cellulare, che in origine le aveva dato lui stesso e cagionato, nel farlo, lesioni.

Il ricorso (Avv. C. M. Enselmi) denuncia: violazione di legge penale circa ogni reato ed omessa valutazione dei motivi di appello, con riferimento a ciascuno (quanto al reato di cui all’art. 570 c.p., il mancato rilievo che l’offesa avrebbe emesso assegni per 30.000 Euro sul c/c comune; quanto all’ingiuria il reale tenore della testimonianza di C.A., che fa riferimento a quanto pronunciato dall’imputato fuori del supermercato in cui si trovava la moglie, che non poteva pertanto udire; quanto agli altri due reati, l’assenza di testi che possano riscontrare l’offesa), nonchè in punto di pena la mancata concessione di ge-neriche nella loro massima estensione.

2 – Il ricorso è infondato.

In gran parte ripete la tesi merito, travisando la conferma obiettiva alla già ritenuta attendibilità della persona offesa resa dai rilievi della Corte di merito, il che risponde in particolare alla questione finale, ma in effetti fonda ogni censura. La sentenza difatti dice non documentato, cioè non suffragato da allegazioni risolutive nel senso decisivo di escludere gli estremi di reato da parte del ricorrente, quanto sostiene relativamente agli assegni. E’ insomma indimostrato l’adempimento del dovere di mantenimento come marito e padre.

Indi respinge la tesi che la moglie non abbia udito l’ingiuria. Sul punto la tesi del ricorso è suppositiva a fronte del senso di evidente obiettiva conferma offerta dal teste ("parole ingiuriose ad alta voce").

Finalmente la Corte fa propri gl’indici adottati per determinare la pena. E ferme le valutazioni dei Giudici dei due gradi merito è inibito al Giudice di legittimità sostituirsi a quello d’appello per modificarne le implicazioni.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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