Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 03-03-2011) 18-04-2011, n. 15536

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – B.S. ricorre contro sentenza della Corte di Napoli che, assolvendolo per non aver commesso il fatto da reati fallimentari a lui ascritti quale amministratore della D.I.M.A. Costruzioni srl, fallita il (OMISSIS), ne ha invece confermato la condanna inflittagli dal Tribunale con sentenza del 7.6.06, in rapporto alla stessa carica attribuitagli circa la I.CO.GEN. srl, fallita il (OMISSIS), per bancarotta documentale e patrimoniale. La sentenza ha mantenuto ferma la pena principale già quantificata cumulativamente per i reati relativi ad entrambe le società in a. 3, m. 3 di reclusione oltre le pene accessorie.

La sentenza motiva che della D.I.M.A, era amministratore solo B.F., fratello del ricorrente, prosciolto per prescrizione. Ha escluso la prova che I.CO.GEN. fosse amministrata di fatto dal coimputato R.L., perciò assolto ed ha ritenuto che la prova a carico del ricorrente, gestore formale, è insuperata dall’attribuzione allo stesso R. di essere gestore e non mero socio finanziatore della fallita, del teste Ba., amministratore di s.n.c., che tanto aveva già affermato in un esposto.

Il ricorso denuncia: 1 – violazione di legge penale e vizio di motivazione, circa la responsabilità, perchè è stato lo stesso Tribunale a ritenere attendibile l’attribuzione a R.. Tuttavia entrambi i Giudici di merito, oltre a travisare la testimonianza Ba., hanno erroneamente desunto la prova a carico del ricorrente da dichiarazioni dei Curatori fallimentari, del teste C. e del CT del PM, che invece dimostrano essere proprio R. l’effettivo gestore della società; 2- violazione L. Fall., artt. 216 e 219, sia in ordine alla mancata esclusione dell’aggravante, una volta derubricata la bancarotta documentale, come richiesto con l’appello, sia in rapporto al ruolo effettivo del ricorrente; 3 – violazione artt. 62 bis, 132 e 133 c.p., L. Fall., art. 216, commi 1 e 2, art. 219, comma 2 e art. 223. 2 – Va premesso che alla data del 3.2.2010, computata sospensione di m. 4 e gg. 29, che si rapporta a fatti della parte privata, il termine prescrizionale di a. 12 e m. 6 (la sentenza di primo grado è successiva alla disciplina in materia) risulta decorso.

Il ricorso non risulta inammissibile e pertanto la causa di non punibilità va rilevata.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’impugnata sentenza, perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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