T.A.R. Campania Napoli Sez. V, Sent., 14-04-2011, n. 2146 Guardie particolari e istituti di vigilanza privata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Premette D.S.G. di avere inoltrato congiuntamente al padre A., nella qualità di legale rappresentante dell’Istituto di Vigilanza Privata S.M. s.r.l., istanza per ottenere il decreto di approvazione della nomina a guardia particolare giurata, al fine di conseguire una stabile occupazione nell’azienda paterna a tempo indeterminato.

Aggiunge di essersi diplomato nell’anno scolastico 2009/2010, di godere di buona condotta (non avendo subito condanne penali, né per reati dolosi o colposi), di non avere carichi pendenti, di collaborare, durante il tempo libero, nell’azienda calzaturiera del nonno e di essere socio simpatizzante dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri.

Aggiunge, ancora, di avere ricevuto in data 24.3.2010 preavviso del provvedimento di diniego dell’istanza predetta in quanto "dalle informazioni di Polizia è emerso che la S.V. è stata fermata innumerevoli volte con pregiudicati per gravi reati" e di avere controdedotto nel senso di non avere mai intrattenuto rapporto di amicizia e/o frequentazione con le predette persone ed, in ogni caso, di avere ignorata la posizione giudiziaria delle persone con cui risultava fermato, essendo solo meri conoscenti giacché residenti nello stesso Comune di Grumo Nevano.

Tanto premesso e preso atto che, con il decreto prot. n. 1559/16B Area 1 Quater in epigrafe, il Prefetto di Napoli aveva respinto l’istanza di approvazione della nomina a guardia giurata particolare, D.S.G., con ricorso notificato il 26.7.2010 e depositato il 27.8.2010, ha impugnato, innanzi a questo Tribunale, il predetto decreto deducendo le seguenti censure:

1) Violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990, attesa la genericità ed insufficienza dei dati contenuti nel c.d. preavviso di rigetto, circostanza che gli avrebbe impedito di offrire una pluralità di elementi di valutazione e rappresentare circostanze che, secondo un giudizio a posteriori, avrebbero certamente potuto diversamente orientare l’Amministrazione;

2) Violazione dell’art. 138 del T.U. 18.6.1931, n. 773 e dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 311/1996 – Eccesso di potere per erronea presupposizione dei fatti, carente ed insufficiente istruttoria, illogicità ed ingiustizia manifesta, violazione della circolare ministeriale n. 559/C.22948.10089.D del 30.3.1999, in quanto, alla stregua della costante interpretazione giurisprudenziale del rubricato art. 138 e, più in generale, delle norme del T.U.L.P.S., l’essere stato fermato con pregiudicati non potrebbe costituire, in assenza di altri e più dettagliati indizi, elemento determinante e sufficiente per ritenere insussistente il requisito della buona condotta.

L’intimata Amministrazione si è costituita in giudizio sostenendo l’infondatezza del ricorso.

Alla pubblica udienza del 7 aprile 2011 la causa è passata in decisione.
Motivi della decisione

I motivi di ricorso non sono condivisibili.

Relativamente alla prima censura di violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 l’interessato, con il preavviso di rigetto ricevuto in data 24.3.2020 è stato messo in condizione di adeguatamente controdedurre agli addebiti mossigli, al punto di avere fatto pervenire in data 8.4.2010 osservazioni difensive pertinenti rispetto a quanto contestatogli, mentre la circostanza dell’omessa analitica elencazione delle frequentazioni ascrittegli appare argomento pretestuoso e comunque irrilevante, atteso che il preavviso de quo ha assolto pienamente alla sua finalità.

Pertanto alcuna violazione delle prerogative partecipative e vulnerazione del diritto di difesa v’è stata e la censura si rivela infondata.

Passando alla disamina della successiva censura va infatti osservato che il provvedimento di rigetto è stato motivato sulla base di più elementi rilevati a carico del D.S., a seguito dell’istruttoria condotta dall’Amministrazione che, letti unitariamente, concordano nel far ritenere inadatto il medesimo allo svolgimento delle funzioni in oggetto.

In particolare la circostanza che l’interessato è stato trovato, in sede di ordinari controlli di polizia, in compagnia di pregiudicati in sedici occasioni nell’arco temporale dal 27.10.2004 al 18.5.2009 è tale da denotare una oggettiva condizione di vicinanza dell’interessato rispetto ad ambienti che l’Autorità di Pubblica Sicurezza ritiene non compatibili con il delicato ruolo di guardia particolare giurata.

La Sezione non ignora certamente il proprio orientamento, espresso a più riprese, per il quale l’Amministrazione non può denegare l’attestato di idoneità a guardia particolare giurata ed il connesso permesso al porto d’armi, adducendo il solo fatto che il richiedente si è accompagnato a pregiudicati del luogo di residenza, ovvero sia legato a rapporti di parentela o di affinità ad un soggetto che abbia avuto siffatte frequentazioni; ciò in quanto le suddette circostanze di per sé sole, non sono ostative al riconoscimento del requisito della buona condotta richiesto all’uopo dal T.U. 18 giugno 1931, n. 773, la cui assenza deve essere, peraltro, rigorosamente dimostrata dalla P.A. (Cfr. T.A.R. Campania, Sez. V, 1.4.2008, n. 1714).

Tuttavia la Sezione nella recente sentenza n. 25117 del 17.11.2010 ha ritenuto che le frequentazioni assidue e costanti con soggetti gravati da pregiudizi penali possano ritenersi sintomatiche del venir meno dei requisiti di buona condotta e di affidabilità, imprescindibili per l’esplicazione delle delicate funzioni assolte dalle guardie particolari giurate.

E difatti, in quella come in questa sede, ha avuto rilievo negativo a tal proposito la circostanza che il ricorrente, in numerose occasioni, sia stato controllato in compagnia di persone gravate da precedenti penali e di polizia.

Queste circostanza ed, in particolare, le (segnalate) reiterate frequentazioni, con soggetti gravate da precedenti penali per reati gravi, corroborano la scelta operata dalla P.A. intimata che, ex latere actoris, si pretende di contestare.

Né va dimenticato ad ulteriore confutazione dei motivi di ricorso, innanzitutto, che la Prefettura, in quanto ufficio competente alla tutela dell’ordine pubblico, è titolare, in questa fattispecie, di ampi poteri discrezionali, sindacabili in sede di legittimità unicamente per illogicità manifesta, irragionevolezza o travisamento dei fatti; in secondo luogo che, stante la materia trattata – la nomina a guardia particolare giurata con possibilità per il nominato di portare armi indosso nel corso dello svolgimento del servizio – la delicatezza della valutazione esige(va) un particolare scrupolo nello scrutinare i requisiti attitudinali dell’aspirante, del tutto compatibili con il giudizio esperito, nel caso di specie, dalla resistente Amministrazione, valutazione che appare pertanto corretta.

Nella fattispecie, preso atto che l’assiduità e la non occasionalità o episodicità delle frequentazioni tenute lasciavano ragionevolmente presagire una contiguità con ambienti malavitosi o, quanto meno un tipo di frequentazioni non consone e sconsigliabili con l’affidamento delle delicate funzioni di guardia particolare giurata la valutazione prefettizia è tale da non apparire manifestamente illogica o irrazionale e, come tale, deve ritenersi esente da mende.

Questi motivi inducono al rigetto del ricorso.

Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare fra le parti le spese giudiziali.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Quinta Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (4863/2010 R.G.) proposto da D.S.G., lo respinge.

Compensa fra le parti le spese, le competenze e gli onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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