Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 03-03-2011) 18-04-2011, n. 15535

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – P.L. ricorre contro sentenza della Corte di Ancona che, su appello del P.G., in riforma di sentenza del Tribunale che l’aveva condannata a pena sospesa, le ha revocato la sospensione condizionale per ritenuto errore circa la sua ritenuta incensuratezza, laddove risulta invece pluripregiudicata per reati contro il patrimonio.

Il ricorso (Avv. S. Radovani) denuncia: violazione di legge e vizio di motivazione, essenzialmente perchè "i precedenti possono anche non essere ostativi alla concessione del beneficio" e la sentenza sul punto non offre indicazioni per l’applicazione dell’art. 168 c.p..

2 – Il ricorso non pone in discussione il giudicato di responsabilità ed è generico relativamente al perchè della revoca del beneficio, date le premesse ed il rilievo della pluralità delle condanne per reati della stessa specie, ostativa alla concessione ex lege.

L’inammissibilità del ricorso preclude per sè il rilievo della prescrizione quale causa di non punibilità (S.U. 32/00, De Luca).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alla somma di Euro 500 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *