Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 03-03-2011) 18-04-2011, n. 15533

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

cesco.
Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Asti, con sentenza del 14 gennaio 2010, ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Asti del 19 maggio 2009 che aveva condannato A.I. alla pena di Euro 500 di multa per il delitto di lesioni personali in danno di P. G..

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo del proprio difensore, lamentandone:

a) l’omessa verifica sulla capacità di stare in giudizio dell’imputata e la mancata valutazione del grado di capacità psichica ai momento del fatto;

b) la contraddittorietà, mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul punto dell’attendibilità delle dichiarazioni accusatorie della parte offesa.
Motivi della decisione

1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento, trovandosi ai limiti dell’inammissibilità con riferimento soprattutto al secondo motivo, trattandosi di doglianza già avanzata avanti il Giudice di secondo grado e da quest’ultimo disattesa con motivazione logica e giuridicamente ineccepibile.

2. Ma anche il primo motivo ricalca sostanzialmente quanto già richiesto in prime cure e riproposto in grado di appello in merito ad una perizia psichiatrica sullo stato di salute dell’imputata.

Giova premettere in diritto, come la capacità processuale dell’imputato, intesa come capacità di "partecipazione cosciente" al processo, essendo premessa essenziale per l’esercizio dell’autodifesa e garanzia del giusto processo, si configuri come presupposto fondamentale e indefettibile della legittima costituzione e del valido svolgimento del rapporto processuale (v. da ultimo, Cass. Sez. 1, 8 luglio 2010 n. 29936).

Perciò la sua esistenza, condizionando la legittimità del giudizio e della sentenza che lo definisce, è questione che va decisa dal Giudice del dibattimento, prima dell’apertura dello stesso dibattimento, alla stessa stregua delle altre questioni preliminari concernenti la costituzione del rapporto processuale (la citazione e la comparizione dell’imputato).

Nella specie e in fatto, questa volta, la difesa dell’imputata, in primo grado, ha chiesto tardivamente la perizia psichiatrica (addirittura ben oltre la prima udienza nella quale erano state richieste e ammesse le prove) e il Giudice dell’appello investito di analoga richiesta l’ha correttamente e logicamente rigettata sulla base della documentazione in atti (soprattutto una consulenza di parte risalente a ben cinque anni prima del processo stesso e dalla quale non era affatto evincibile la pretesa incapacità di partecipazione cosciente al dibattimento).

Inoltre, con assorbente considerazione, l’imputata è stata esaminata al dibattimento di primo grado, rendendo risposte alle domande della stessa difesa, che sono state valutate come espressione di un soggetto pienamente capace sia dal Giudicante che dalla difesa stessa; difesa che altrimenti non avrebbe proceduto all’esame di un soggetto ritenuto incapace.

3. Ancora più infondato è il secondo motivo dell’odierno ricorso posto che il Giudicante, con motivazione pienamente logica, ha chiarito il perchè della validità delle dichiarazioni testimoniali della parte offesa, corroborate da idonea certificazione medica in merito alle subite lesioni e dalla ulteriore testimonianza Ar..

Una rilettura delle risultanze probatorie del giudizio di merito non si concilia con il presente giudizio di legittimità, allorquando la motivazione del giudicante non si appalesi, come nella specie, manifestamente illogica.

4. Il ricorso va, in definitiva, rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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